Inammissibile il ricorso che sotto l’apparente vizio di motivazione chiede una rivalutazione dei fatti (Cass. civ. Sez. 2 n. 14545 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. L’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non può riguardare in sé elementi istruttori, se il fatto storico in contestazione è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze di causa. Nel caso di inadempimenti contrattuali reciproci, la valutazione comparativa della loro gravità, secondo un criterio di proporzionalità e di incidenza sul sinallagma contrattuale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando sia congruamente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio legittimo recesso da un preliminare di vendita mista a permuta di un terreno con fabbricato, deducendo l’inadempimento della promittente alienante, la quale aveva poi venduto il bene al fratello del promissario acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva ritenuto legittimo il recesso della promittente venditrice, ravvisando un inadempimento del promissario acquirente più grave di quello della controparte.

Avverso tale decisione il promissario acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, denunciando l’omesso esame di fatti decisivi; il secondo, contestando la valutazione comparativa della gravità degli inadempimenti reciproci.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che esso si sostanziava nella richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti di causa, tramite una valutazione del compendio probatorio difforme da quella operata dal giudice territoriale, in violazione dei limiti del sindacato di legittimità. Ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame, miri a una rivalutazione dei fatti storici, nonché quello per cui l’omesso esame non può riguardare elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze processuali.

La Corte ha osservato che i fatti indicati dal ricorrente come «non esaminati» erano in realtà stati considerati dalla Corte d’appello, non in base a una lettura atomistica, ma mediante la loro collocazione nel più ampio contesto dei rapporti tra le parti. Ha aggiunto che la richiesta di rivalutazione della sequenza dei differimenti della stipula del definitivo si sostanziava nella denuncia del fatto che i giudici di merito avessero attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, questione non proponibile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata si era uniformata all’insegnamento secondo cui, in caso di inadempimenti contrattuali reciproci, occorre procedere alla loro valutazione comparativa secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. Tale valutazione, tuttavia, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione quando sia congruamente motivato. Anche in questo caso, il ricorrente aveva sollecitato una rivalutazione dei fatti già apprezzati in sede di merito.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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