La contestazione disciplinare deve essere tempestiva anche per la Polizia di Stato (TAR Emilia-Romagna n. 936 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nello speciale sistema sanzionatorio previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 737/1981 per gli appartenenti alla Polizia di Stato la contestazione degli addebiti non deve avvenire entro un termine perentorio. Tuttavia, per il combinato disposto dell’art. 31 del d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3/1957, la contestazione deve avvenire “subito”, ossia entro un limite temporale ragionevole e non dilatorio. Il rispetto di tale principio va valutato caso per caso in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale. Il ritardo ingiustificato nella contestazione viola il diritto di difesa dell’incolpato e vizia il provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio presso un Compartimento di Bologna, nella sera del 9 maggio 2020 è accorso in aiuto di proprie parenti, coinvolte in un acceso diverbio. Ne è scaturito un litigio, sedato dall’intervento di una pattuglia di polizia. Il comportamento tenuto dal ricorrente è stato segnalato con relazione di servizio dagli operatori presenti.
La notizia di reato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’archiviazione. Solo il 25 gennaio 2021 il Questore ha nominato il Funzionario Istruttore e, il 2 febbraio 2021, è stata notificata la contestazione degli addebiti, a circa otto mesi dai fatti. Il Consiglio Provinciale di Disciplina ha rigettato l’eccezione di intempestività e ha proposto la sanzione della pena pecuniaria, poi inflitta con decreto del Capo della Polizia. Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il sistema sanzionatorio di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 737/1981 non prevede un termine perentorio per la contestazione degli addebiti. Nondimeno, la giurisprudenza amministrativa ritiene applicabile l’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957, che impone la contestazione “subito”, intesa come regola di ragionevole prontezza e tempestività.
La Corte richiama un consolidato orientamento, ribadendo che il limite temporale non è prestabilito né vincolante, ma deve essere ragionevole e non dilatorio. La congruità del tempo di contestazione va rapportata all’incidenza e all’eco del fatto, alla necessità e consistenza degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo del procedimento.
Il punto centrale è il contemperamento tra l’esigenza dell’amministrazione di valutare con ponderazione la condotta del dipendente e quella di evitare che un’eccessiva dilatazione temporale renda più difficile l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e ingiustificatamente penosa la definizione della misura sanzionatoria.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva la violazione del principio di immediatezza. I fatti erano stati verbalizzati contestualmente dagli agenti presenti. Non emerge alcuna esigenza istruttoria, neppure le indagini penali, celermente archiviate, idonea a giustificare il decorso di circa otto mesi tra la conoscenza dei fatti e la contestazione.
La prima censura, di carattere assorbente, è dunque fondata. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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