Richiesta di integrazione generica e improcedibilità illegittima dell’istanza di sanatoria paesaggistica (TAR Emilia-Romagna n. 935 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazione documentale formulata dall’Amministrazione nel procedimento a istanza di parte deve essere specifica e determinata, sì da individuare con precisione l’omissione da colmare e consentire al privato l’effettiva integrazione dell’istanza. È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che dichiara l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 quando la richiesta di chiarimenti sia generica e indeterminata. La P.A. non può pretendere informazioni già contenute in documenti di cui è in possesso, né aggravare o interrompere il procedimento con richieste istruttorie oscure; il rinnovo dell’esercizio del potere deve avvenire nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, ha impugnato il provvedimento del Dirigente del SUE recante la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, presentata per opere di manutenzione straordinaria e allestimento dell’area di pertinenza. L’istanza, depositata nel giugno 2017, intendeva regolarizzare abusi accertati nel 2015, anche agli effetti del procedimento penale.
Nel 2017 il SUE aveva richiesto documenti e atti integrativi. Il tecnico del ricorrente ha riscontrato in parte la richiesta e ha domandato una maggiore specificazione dei chiarimenti non chiari. L’Amministrazione è rimasta silente e ha poi adottato il provvedimento di improcedibilità, per mancata presentazione della documentazione necessaria alla determinazione del procedimento. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, lamentando il difetto di motivazione. Il Comune si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il rapporto tra la richiesta istruttoria dell’Amministrazione e il potere di dichiarare improcedibile l’istanza per incompletezza documentale. Il Collegio osserva che la nota con cui il SUE ha chiesto chiarimenti in merito a opere già oggetto di una precedente richiesta e a non meglio precisate rappresentazioni grafiche è risultata generica e in parte incomprensibile.
Non è stata così data al ricorrente la possibilità concreta di rispondere alla richiesta di integrazione, poiché non ne erano individuate le opere e le motivazioni. La censura di difetto di motivazione è pertanto fondata.
Il Collegio rileva inoltre che gli atti oggetto della richiesta erano già in possesso dell’Amministrazione, la quale avrebbe potuto e dovuto operare direttamente il confronto tra i progetti. In tal modo è stato violato il principio secondo cui la P.A. non può acquisire informazioni già contenute in documenti di cui dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990, evitando inutili aggravi o interruzioni del procedimento.
Da ciò deriva che l’Amministrazione ha causato un ingiustificato arresto del procedimento, non essendo stata individuata alcuna omissione determinata e circoscritta a carico del ricorrente. Il ricorso è accolto per il difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato.
Nel doveroso rinnovo dell’esercizio del potere, l’Amministrazione dovrà tener conto dell’effetto conformativo della pronuncia e motivare puntualmente su tutti i rilievi critici mossi dal ricorrente circa il carattere oscuro e generico della richiesta di integrazione, che andrà specificamente dettagliata ove il procedimento risulti non sufficientemente istruito. Le spese di lite sono compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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