Ottemperanza e acquisizione sanante: indennizzo accettato e improcedibilità (TAR Lombardia n. 720 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che impone all’amministrazione di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione abbia adottato il provvedimento di acquisizione e il privato abbia accettato la quantificazione dell’indennizzo. Ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, il passaggio del diritto di proprietà è sottoposto a condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute o del loro deposito ex art. 20, comma 14, d.P.R. n. 380/2001. Tale accantonamento costituisce attività materiale integrativa dell’efficacia del provvedimento, ma successiva rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva: la sua mancanza non impedisce la declaratoria di improcedibilità, non potendo il ricorrente trarre alcuna ulteriore utilità da una pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la sentenza n. 640 del 04.07.2025, con cui ANAS era stata condannata a pronunciarsi, entro novanta giorni, sull’istanza di acquisizione sanante o di restituzione in pristino di terreni occupati per la realizzazione, negli anni Novanta, di un tratto della S.S. n. 45 bis. La sentenza era passata in giudicato.
Non essendo intervenuta alcuna esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di concludere la procedura ablativa, la fissazione del termine e, in caso di inosservanza, la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto dell’emissione, da parte di ANAS, del provvedimento di acquisizione sanante relativo al mappale oggetto dell’istanza, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale. In subordine, ha insistito per l’accoglimento, assumendo che il completamento del procedimento richiedesse il deposito dell’indennizzo.
Il Collegio ha riqualificato la domanda e ha rilevato che gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione rendono inutile una pronuncia di merito. L’adozione del formale provvedimento di acquisizione esaurisce l’obbligo accertato in capo ad ANAS, poiché esso costituiva l’oggetto del giudicato di condanna a provvedere.
La Corte ha poi esaminato la disciplina dell’art. 42 bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, che configura il pagamento o il deposito come condizione legale di adempimento, ossia fase integrativa dell’efficacia del provvedimento di acquisizione. L’accantonamento delle somme produce effetti traslativi, anche in relazione al passaggio del rischio.
Tale attività, tuttavia, è un post factum rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva. La quantificazione dell’indennizzo è stata accettata dal ricorrente, circostanza non contestata; gli atti adottati conducono quindi la vicenda su binari certi e non più soggetti a contestazione. Residua solo un’attività materiale di accredito, dalla quale il ricorrente non può trarre ulteriore utilità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese per giusti motivi, in ragione della sequenza procedimentale descritta.
Nota della Redazione
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