Indennità zone disagiate ai soli medici di assistenza primaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5402 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità per lo svolgimento dell’attività medica convenzionata in zone disagiate o disagiatissime, prevista dall’art. 59, lettera D, comma 2, dell’ACN del 23 marzo 2005, spetta ai soli medici convenzionati di assistenza primaria e non anche ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale. La relativa disposizione dell’accordo integrativo regionale, ove riferita genericamente all'”attività convenzionale”, non può estendere il beneficio oltre i limiti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale. Il primato dell’ACN sull’AIR non implica inderogabilità assoluta, ma impone che la contrattazione regionale si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti da quella nazionale. È esclusa la comparazione, a fini di adeguatezza e proporzionalità, con i medici dell’assistenza primaria, per l’eterogeneità delle attività svolte.

Il Fatto

La vicenda riguarda un medico convenzionato del servizio di emergenza sanitaria “118”, che prestava servizio nell’emergenza sanitaria territoriale presso un comune rientrante nella zona disagiata della fascia garganica. Il professionista aveva azionato in via monitoria la pretesa al riconoscimento dell’indennità per l’attività medica svolta in zone disagiate, invocando l’ACN del 23 marzo 2005 e l’art. 22 dell’accordo integrativo regionale approvato con DGR n. 2289 del 29 dicembre 2007.

Il Tribunale di Foggia aveva accolto l’opposizione della ASL e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 687/2020, aveva rigettato il gravame, ritenendo che l’indennità fosse riservata ai soli medici di assistenza primaria. Il medico ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali, oltre a disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità del controricorso, notificato oltre i quaranta giorni previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. decorrenti dalla notifica del ricorso.

Nel merito, la Corte ha confermato che i rapporti tra medici convenzionati ed enti sanitari sono disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, con una forte integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, e con rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata. L’ACN non detta una disciplina indifferenziata, ma disposizioni specifiche per ciascuno dei quattro settori: assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e emergenza sanitaria territoriale.

L’art. 59, lettera D, comma 2, dell’ACN riconosce il compenso accessorio annuo per le zone disagiate o disagiatissime ai medici di assistenza primaria. L’art. 98 dell’ACN, che disciplina il trattamento economico dei medici dell’emergenza sanitaria regionale, non prevede alcuna indennità per le zone disagiate. L’art. 22 dell’AIR riconosce l’indennità per le zone disagiatissime all’assistenza primaria e alla continuità assistenziale, con esclusione dell’emergenza sanitaria regionale.

La Corte ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il generico riferimento all'”attività convenzionale” consentirebbe all’AIR di attribuire ciò che l’ACN prevede solo per l’assistenza primaria. Ha richiamato il principio per cui la contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con quella nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest’ultima, né riconoscere un trattamento economico ulteriore non previsto dalla contrattazione nazionale.

Privo di rilievo è stato ritenuto il richiamo alla norma finale dell’AIR Servizio Emergenza Urgenza 118, che si limita a richiamare l’art. 22 dell’AIR Puglia. Quanto alla delibera con cui la ASL avrebbe riconosciuto l’indennità a personale dell’emergenza, la Corte ha confermato che dall’attribuzione di un beneficio non fondato sulla contrattazione non può derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad analogo beneficio, restando inapplicabili le clausole di correttezza e buona fede. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per l’inammissibilità del controricorso.

Nota della Redazione

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