Contestazione della firma del giudice solo con querela di falso (Cass. civ. Sez. II n. 7626 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore, o del giudice monocratico, e i firmatari del provvedimento giurisdizionale, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, è attestata dall’atto pubblico costituito dalla pubblicazione del cancelliere e può essere contestata solo con la querela di falso. La sottoscrizione apposta in calce al provvedimento, una volta pubblicato, si presume corrispondente ai giudici indicati nell’intestazione, senza necessità di ulteriori accertamenti. La questione non è proponibile per la prima volta davanti al giudice di legittimità, privo degli strumenti per disporre accertamenti in fatto. La sentenza è nulla solo quando manca del tutto la sottoscrizione del giudice che l’ha emessa, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la vicina di fondo chiedendo dichiararsi illegittime le opere realizzate in violazione delle distanze e dello strumento urbanistico, oltre all’appropriazione per incorporazione del muro divisorio comune, con condanna al ripristino. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la decisione, respingendo l’impugnazione.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: nullità della sentenza di appello per asserita mancata corrispondenza tra il presidente indicato in epigrafe e il sottoscrittore del provvedimento; violazione delle norme sulle distanze e sulla normativa antisismica in relazione alle opere di sopraelevazione realizzate sul muro di confine.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che l’attribuzione della sottoscrizione al presidente e all’estensore è attestata dal cancelliere, il quale con la pubblicazione del provvedimento dà atto, con atto pubblico facente fede fino a querela di falso, che l’atto proviene dall’ufficio giudiziario e risulta sottoscritto dai giudici assegnati a quella causa.
Da qui l’enunciazione del principio di diritto: la corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore e i firmatari del provvedimento può essere contestata solo con la querela di falso. La questione, inoltre, non potrebbe porsi davanti al giudice di legittimità, privo di strumenti per accertamenti in fatto, né sarebbe rilevabile davanti al giudice d’appello, poiché con il deposito risulta certificata con la forza probatoria dell’atto pubblico la corrispondenza tra i giudici indicati nell’intestazione e quelli che hanno deciso.
La Corte richiama l’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., ricordando che la sentenza è nulla solo quando è priva della sottoscrizione del giudice che l’ha emessa. Nel caso concreto la sottoscrizione esiste e i fogli recano sigle corrispondenti a quelle dei provvedimenti di comparazione prodotti dal ricorrente.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il profilo relativo al rispetto della normativa antisismica è veicolato per la prima volta in sede di legittimità: la Corte d’Appello non ne tratta e il ricorso non specifica dove e quando la questione fu posta nel merito. Il carattere inderogabile della disciplina non rende di per sé esaminabile la questione, occorrendo accertamenti in fatto preclusi alla Corte di legittimità, come affermato da Cass. n. 20438/2019.
Nel resto il motivo invoca un inammissibile riesame degli apprezzamenti di merito, tanto più che il c.t.u. ha qualificato l’opera come sopraelevazione del muro di confine ai sensi dell’art. 885 cod. civ. e la vicenda fattuale risulta ricostruita in modo conforme nei due gradi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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