Nullità della fideiussione antitrust rilevabile d’ufficio ma non oltre le preclusioni istruttorie (Cass. civ. Sez. I n. 16102 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per violazione della normativa a tutela della concorrenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la relativa eccezione sia stata proposta per la prima volta in appello. Tuttavia la rilevabilità officiosa non esonera la parte dall’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della nullità, che devono essere acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Ne consegue che la produzione in appello del provvedimento dell’Autorità di vigilanza e del modulo contrattuale oggetto di censura è tardiva e non consente al giudice di rilevare la nullità non emergente dagli atti di primo grado.
Il Fatto
Alcuni fideiussori di una società poi fallita erano stati condannati, previa revoca di un decreto ingiuntivo, al pagamento del saldo debitore di un conto corrente intrattenuto con una banca. La corte d’appello aveva respinto le loro impugnazioni.
I soccombenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione. La questione centrale riguarda la possibilità di far valere, per la prima volta in appello, la nullità della fideiussione omnibus per contrarietà alla disciplina antitrust, sulla base di un provvedimento della Banca d’Italia prodotto solo in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il rapporto tra rilevabilità d’ufficio della nullità e rispetto delle preclusioni processuali. I ricorrenti sostenevano che la nullità, in quanto rilevabile in ogni stato e grado, non incontrava limiti di allegazione né di prova.
Il Collegio respinge questa impostazione. La rilevazione officiosa della nullità, anche per violazione di norme imperative, presuppone che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Resta ferma l’impossibilità di ammettere nuove prove in appello funzionali a dimostrare quegli stessi presupposti.
Nel caso concreto, il provvedimento della Banca d’Italia e il modulo di fideiussione erano stati prodotti solo in appello, oltre i termini preclusivi di primo grado. Lo stesso ricorso per cassazione ammetteva la tardività della produzione. La corte d’appello, quindi, aveva correttamente rilevato il difetto di prova dei fatti costitutivi della dedotta nullità.
La Corte richiama il principio secondo cui la rilevabilità d’ufficio della nullità non esonera la parte dal dedurre l’emersione degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla, e cita Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014 e Cass. Sez. I n. 30885 del 2022, oltre a Cass. Sez. III n. 4867 del 2024 e Cass. Sez. III n. 34053 del 2023.
Quanto al secondo motivo, relativo alla liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ., la Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti chiedevano un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, poiché la corte d’appello aveva accertato la mancanza di prova del requisito soggettivo della consapevolezza della banca circa il peggioramento patrimoniale del correntista.
Il ricorso del coobbligato è parimenti infondato quanto alla dedotta motivazione apparente e inammissibile quanto al secondo mezzo, incentrato su un vizio di omessa pronuncia che non può riguardare semplici richieste istruttorie. Un ricorso è dichiarato estinto per rinuncia accettata.
Nota della Redazione
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