Contestazione suppletiva dell’aggravante e improcedibilità sopravvenuta per difetto di querela (Cass. pen. Sez. V n. 4767 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero può validamente contestare in udienza, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., la circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, anche quando sia già scaduto il termine per la querela fissato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. La causa di improcedibilità per difetto di querela non opera, infatti, “ora per allora” come la prescrizione: essa ha natura processuale e va verificata con riguardo alla situazione esistente al momento in cui la decisione è assunta. Una volta esteso il thema decidendi alla circostanza aggravante, l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale è rimosso e il giudice non ha ragione di pronunciare sentenza di non doversi procedere.

Il Fatto

Con decreto del 14 settembre 2021, l’azione penale era stata esercitata a carico dell’imputata per il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento, per essersi impossessata di energia elettrica mediante abusiva riattivazione di un’utenza cessata. Il fatto era contestato come commesso in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 2019.

Il processo, dopo alcuni rinvii, giungeva all’udienza del 16 novembre 2023, nella quale il pubblico ministero contestava, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., della commissione del fatto su cosa destinata a pubblica utilità. Il Tribunale di Salerno, all’esito del dibattimento, proscioglieva l’imputata in forza dell’art. 129 cod. proc. pen., ravvisando il difetto della querela, non presentata entro il termine del 30 marzo 2023 fissato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ritenendo la contestazione suppletiva inidonea a impedire la declaratoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del pubblico ministero è fondato. Il collegio ricostruisce anzitutto il nuovo quadro normativo: per effetto della novella del 2022, il furto aggravato è divenuto punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze, tra cui quella dell’art. 625, n. 7, cod. pen., riferita alle cose destinate a pubblica utilità. Per i fatti anteriori, l’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 aveva fissato al 30 dicembre 2022 la decorrenza del termine per la querela.

Quanto al primo profilo, la Corte esclude che l’aggravante fosse contestata “in fatto”. Aderendo a un indirizzo già espresso (Sez. V n. 14890 del 2024, Sez. V n. 34061 del 2024), si afferma che l’aggravante ha natura valutativa e non autoevidente e può essere contestata anche tramite perifrasi univoche. Nel caso concreto, però, né la contestazione formale né alcuna locuzione equivalgono a quella descrizione: il capo di imputazione originario non reca alcun riferimento alla destinazione pubblica del bene.

Il fulcro del ragionamento è il rapporto tra art. 129 e art. 517 cod. proc. pen. Il collegio prende le mosse dalle Sezioni Unite De Rosa (n. 12283 del 2005) e dalle Sezioni Unite Domingo (n. 49935 del 2023), che, in tema di prescrizione, avevano attribuito alla causa estintiva efficacia “ora per allora”, neutralizzando l’attività processuale compiuta dopo la sua maturazione.

La Corte ritiene di non applicare automaticamente tale principio alla diversa ipotesi della improcedibilità per difetto di querela. La causa estintiva sostanziale si “spegne” e non può rivivere; la declaratoria di improcedibilità, invece, investe non la regiudicanda ma un ostacolo preliminare, e va verificata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione. Se l’impedimento è stato rimosso dalla contestazione suppletiva, dichiarare l’impossibilità di procedere sarebbe irragionevole e comprometterebbe i valori degli artt. 3 e 112 Cost.

Né osta la lettera dell’art. 129 cod. proc. pen., che la Corte ritiene declinabile in relazione ai caratteri delle singole cause di non punibilità, come già avvenuto in tema di remissione di querela (Sez. Un. n. 24246 del 2004). Ne consegue che la contestazione suppletiva spiega piena efficacia anche quando l’improcedibilità si è virtualmente prodotta. La sentenza è annullata con rinvio, disponendosi il rinvio al giudice che l’ha emessa, non già al giudice dell’appello, ai sensi del nuovo art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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