Liberazione condizionale al collaboratore: il mancato risarcimento non è causa di inammissibilità (Cass. pen. Sez. I n. 4764 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce condizione ostativa alla concessione della liberazione condizionale in favore del collaboratore di giustizia la sola circostanza che il condannato non abbia proceduto al risarcimento del danno alla persona offesa. L’art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, consente la concessione del beneficio in deroga alle vigenti disposizioni, comprese quelle relative ai limiti di pena e alla generale previsione dell’art. 176, comma quarto, cod. pen. Ne deriva che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile l’istanza per il solo mancato risarcimento, dovendo procedere a una valutazione complessiva del ravvedimento del collaboratore. Il decreto emesso de plano fuori dei casi consentiti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., e comporta l’annullamento con rinvio del provvedimento.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 23 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della liberazione condizionale presentata nell’interesse del ricorrente, rilevando la mancanza di documentazione attestante il risarcimento del danno alla parte offesa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione. Ha dedotto di essere detenuto ininterrottamente dal 1997 in espiazione dell’ergastolo, di beneficiare di permessi premio, di essere stato ammesso al lavoro esterno e alla semilibertà in qualità di collaboratore di giustizia e di avere chiesto il beneficio ai sensi dell’art. 16-nonies legge n. 82 del 1991, in deroga alla disciplina generale. Ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui, per i collaboratori, non rilevano eventuali iniziative risarcitorie verso le vittime.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dalla nullità radicale del provvedimento impugnato. Il decreto è stato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto inammissibile l’istanza per il mancato risarcimento della persona offesa, omettendo di attivarsi per accertare la sussistenza dei presupposti.
Viene richiamato il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali (Sez. I n. 32279 del 29/03/2018, Rv. 273714).
Nel caso specifico il mancato risarcimento non integra una ragione che, ictu oculi, giustifichi la declaratoria di inammissibilità. L’art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991 consente la concessione del beneficio in deroga alle vigenti disposizioni, comprese quelle sui limiti di pena e sulla generale previsione dell’art. 176, comma quarto, cod. pen. Secondo Sez. I n. 42357 dell’11/09/2019, Rv. 277141, tale deroga copre non solo i limiti di pena, ma anche la previsione generale in materia di obbligazioni civili derivanti dal reato. Il mancato adempimento può essere valutato come indizio di un ravvedimento non ancora completo, ma non è di per sé ostativo.
La Corte richiama ulteriormente l’orientamento per cui il giudice deve tener conto di indici sintomatici del sicuro ravvedimento, quali l’ampiezza dell’arco temporale del rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie (Sez. I n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360; Sez. I n. 19854 del 22/06/2020, Rv. 279321).
Ne consegue che il decreto assunto fuori dai casi stabiliti dalla legge è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., determinandosi una violazione del contraddittorio. In adesione all’orientamento più recente, la nullità assoluta impone l’annullamento con rinvio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. I n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306). Il decreto è pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Nota della Redazione
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