Estorsione aggravata da metodo mafioso per il recupero del credito altrui (Cass. pen. Sez. VI n. 3459 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona è configurabile solo quando questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità. Ove il terzo persegua anche un interesse proprio, il fine di soddisfazione del preteso diritto resta assorbito nel concorrente fine di profitto illecito e tutti i concorrenti rispondono di concorso in estorsione. In presenza della circostanza aggravante della cd. finalità mafiosa, la finalizzazione della condotta a un interesse ulteriore rispetto alla mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato comporta la sussunzione del fatto nell’art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore. Non integra il delitto di ragion fattasi, ma quello di estorsione, la condotta di chi, per la realizzazione di crediti per conto altrui, agisca in vista del conseguimento di un proprio profitto mediante sistematico ricorso alla violenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Seconda Sezione penale di questa Corte, ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati per il reato di cui agli artt. 110, 56-629, 416-bis.1 cod. pen.

Secondo la ricostruzione dell’ordinanza, gli indagati, in concorso con altri, avevano sottoposto a un violento pestaggio un imprenditore edile per ottenere la consegna di somme che egli aveva incamerato senza eseguire i lavori convenuti con due committenti. La persona offesa aveva ricevuto un acconto e riscosso il credito d’imposta per i lavori, senza portarli a termine. Avverso l’ordinanza del giudice del rinvio i due hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., apparenza della motivazione, erronea qualificazione del fatto e insussistenza dell’aggravante mafiosa.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta i ricorsi. Sul primo motivo, il Collegio ricorda che in presenza di annullamento con rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio è chiamato a un nuovo e completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo il divieto di ripetere il percorso logico già censurato. Il principio, affermato in materia di art. 627 cod. proc. pen., trova applicazione anche nella materia cautelare, con riferimento alla ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3 n. 34794 del 2017). Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, superando la contraddizione che aveva viziato la precedente ordinanza.

Sul secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il fatto andrebbe riqualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, poiché le somme richieste erano sovrapponibili ai crediti vantati dalle committenti. La Corte non condivide. L’elemento distintivo tra il reato di cui all’art. 393 cod. pen. e l’estorsione è l’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie. Le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 hanno precisato che il concorso del terzo nel reato di ragion fattasi è configurabile solo se questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa finalità.

Il Collegio applica tale esegesi: è determinante accertare se i terzi concorrenti abbiano perseguito un interesse proprio. In caso affermativo rispondono di concorso in estorsione; in caso contrario, di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La giurisprudenza successiva ha ribadito che non è configurabile la ragion fattasi, ma l’estorsione, quando un’organizzazione specializzata nella realizzazione di crediti per conto altrui operi in vista di un proprio profitto mediante sistematico ricorso alla violenza (Sez. 2 n. 1556 del 1992; Sez. 2 n. 12982 del 2006).

Nel caso concreto non è decisivo che le pretese creditrici siano state ritenute estranee al reato. Rileva invece che sia univocamente accertato che gli indagati abbiano agito per una finalità propria: conseguire non solo la somma anticipata dalle committenti, ma anche l’importo che la persona offesa aveva ottenuto attraverso lo sconto in fattura, somma che sarebbe rimasta agli aggressori. A fronte di un debito preteso dalla creditrice, era stato richiesto il pagamento di un importo doppio, con ciò configurandosi la tentata estorsione, non avendo gli aggressori alcun titolo per pretendere l’importo ulteriore.

Quanto al terzo motivo, la Corte ritiene manifestamente infondata la censura sull’aggravante mafiosa. Il giudice del riesame ha sottolineato come, per il numero delle persone coinvolte, per il luogo e le modalità di consumazione, l’episodio dovesse ritenersi aggravato dal metodo mafioso, senza che fosse acquisito alcun elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità. La convocazione della persona offesa era avvenuta con l’intermediazione di uno dei ricorrenti all’interno di un quartiere ove risulta operativo il clan di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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