Affidamento in prova: prognosi fondata sull’evoluzione della personalità (Cass. pen. Sez. 7 n. 6979 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice, ai fini del giudizio prognostico sul buon esito della prova, non può prescindere dalla natura e gravità dei reati, dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, ma deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. Il processo di emenda deve risultare significativamente avviato, senza che sia richiesto il già conseguito ravvedimento, proprio della liberazione condizionale. L’apprezzamento sull’idoneità della misura è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e logica.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un condannato, in espiazione di una severa pena detentiva. L’ordinanza era fondata sulla valutazione negativa dell’evoluzione della personalità del richiedente, desunta dalla scarsa consapevolezza del disvalore dei reati commessi, nonché dalla pendenza di procedimenti per usura e reati in materia di armi, commessi nel 2016 e aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..
Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, evidenziando elementi positivi quali il contesto familiare, l’inserimento lavorativo e la disponibilità a svolgere attività riparativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ripercorso i principi che governano l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge n. 354/1975, quale misura alternativa alla detenzione che attua la finalità rieducativa della pena. Il giudizio di ammissione deve fondarsi sull’osservazione dell’evoluzione della personalità successiva al fatto-reato, nella prospettiva del reinserimento sociale, secondo l’indirizzo per cui il giudice deve valutare anche la condotta serbata dopo il reato (Sez. 1, n. 44992 del 2018).
La Corte ha inoltre chiarito che, perché l’affidamento sia concesso, è sufficiente che il percorso di emenda sia significativamente avviato, non essendo richiesto il ravvedimento già conseguito, il quale caratterizza invece la liberazione condizionale (Sez. 1, n. 43687 del 2010; Sez. 1, n. 26754 del 2009). La scelta tra le diverse misure alternative e la valutazione della loro idoneità, basata su prognosi positiva, costituiscono espressione della discrezionalità del giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato il diniego in modo adeguato e logico, valorizzando la scarsa presa di coscienza del disvalore delle condotte e la pendenza di altri procedimenti, elementi indicativi di una persistente pericolosità sociale non contenibile con una misura che garantisce ampi spazi di libertà.
Le censure del ricorrente, volte a rivalutare circostanze già considerate dal giudice di merito, sono state pertanto ritenute non idonee a inficiare la correttezza del provvedimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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