Violazione obbligo soggiorno e dolo generico ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 9383 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di violazione degli obblighi derivanti da una misura di prevenzione personale, il dolo richiesto è generico e non specifico, essendo sufficiente la consapevolezza di violare una prescrizione “specifica” — quale l’obbligo di soggiorno — e la volontà di tenere la condotta contra legem. È assimilabile a un motivo nuovo e, come tale, inammissibile in cassazione la censura che contesta la legittimità della misura di prevenzione per omessa rivalutazione della pericolosità sociale, qualora la questione non sia stata proposta in appello. È inoltre inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati con percorso argomentativo logico e completo, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, con sentenza confermata in appello, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per avere ingiustificatamente violato l’obbligo di soggiorno nel Comune di Rovello Porro, impositole nell’ambito di una misura di prevenzione personale.

Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo, da un lato, che la misura fosse stata applicata senza una rivalutazione della pericolosità sociale risalente al 2014 e, dall’altro, l’insussistenza del dolo specifico. La condotta sarebbe stata giustificata dalla volontà di allontanarsi dal luogo prescritto per ragioni di sicurezza, essendo la ricorrente sottoposta a un programma di protezione per soggetti collaboranti, e sarebbe stata caratterizzata dall’avviso preventivo alle Forze dell’ordine.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato come inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla lamentata omessa rivalutazione della pericolosità sociale. Il tema della legittimità della misura di prevenzione non era stato sollevato dinanzi al giudice di appello, così incorrendo nel divieto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Tale motivo risultava inoltre del tutto generico, non avendo la ricorrente indicato né la durata né le ragioni del periodo di detenzione che sarebbe intercorso tra la prima applicazione della misura e la sua rinnovazione.

Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata aveva correttamente individuato il dolo generico e non quello specifico, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024). La violazione consisteva nell’ingiustificato allontanamento dal Comune di soggiorno, prescrizione avente natura “specifica”, con conseguente irrilevanza delle finalità ulteriori perseguite dalla condotta, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 40076 del 2017, Paternò.

La Corte ha infine osservato come la sentenza impugnata avesse logicamente dimostrato la sussistenza del dolo, valorizzando la circostanza che la ricorrente aveva preannunciato alla Direzione Centrale Anticrimine la volontà di tornare nel luogo di origine e aveva poi riferito ai Carabinieri di voler abbandonare il programma di collaborazione, pur essendo consapevole del contenuto dell’obbligo e della rilevanza penale di ogni sua violazione.

Il ricorso, chiedendo in sostanza una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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