Attività riservate ai commercialisti e nullità del contratto d’opera (Cass. civ. Sez. II n. 3495 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 139/2005 le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile, se poste in essere da chi non è iscritto all’albo in modo continuativo e organizzato, così da creare le apparenze di una tale iscrizione. A tale conclusione consegue la nullità del contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., non potendo l’autore del reato pretendere il compenso per l’attività illecita. Prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo le medesime condotte non integravano reato, in forza dei d.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 1953, che non attribuivano quelle attività in via esclusiva alle professioni protette. Analoghe considerazioni valgono per le attività riservate ai consulenti del lavoro dalla legge n. 12/1979, quando implicano uno sforzo intellettuale e specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, non riducendosi a mere operazioni materiali di calcolo.
Il Fatto
Una società affidava a un’altra società, per circa un decennio, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, la tenuta della contabilità, l’elaborazione delle buste paga, la presentazione di istanze fiscali, i pagamenti di imposte e la cura dei rapporti previdenziali. Ritenendo che tali prestazioni rientrassero tra le attività riservate ai dottori commercialisti e ai consulenti del lavoro, la committente conveniva la fornitrice davanti al Trib. Busto Arsizio, chiedendo l’accertamento della nullità del contratto, la restituzione dei corrispettivi versati e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale accertava la nullità e condannava la convenuta al pagamento di una somma di denaro. La Corte d’Appello di Milano riformava integralmente la decisione e respingeva le domande. La committente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite per asserito contrasto tra giurisprudenza penale e civile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso investe il discrimine tra attività riservate alle professioni protette e attività libere. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento, muovendo dalla premessa che la riserva di determinate attività mira a tutelare il privato che si avvale del professionista e a garantire maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati. Al di fuori delle prestazioni fornibili solo da soggetti iscritti ad albi, riprende vigore il principio generale di libertà di lavoro autonomo e di impresa.
Il Collegio richiama la pronuncia a Sezioni Unite penali n. 11545/2012, che ha distinto la validità delle attività svolte prima e dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 139/2005. Prima di tale decreto la tenuta della contabilità, la redazione delle dichiarazioni fiscali e i relativi pagamenti non integravano reato, anche se svolti da non iscritti in modo continuativo, organizzato e retribuito; dopo, invece, si configura l’illiceità ai sensi dell’art. 348 cod. pen., con conseguente nullità del contratto.
La Corte ritiene di aderire a tale approdo e richiama la propria ordinanza n. 15004/2021, che ha affermato la necessità di recuperare coerenza sistematica: non è tollerabile che una condotta ritenuta abusiva e costitutiva di reato riceva valutazione antitetica in sede civile, legittimando l’autore del reato a pretendere il compenso. Le condotte di tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali e pagamenti integrano quindi esercizio abusivo della professione di esperto contabile, se svolte in forma continuativa e organizzata, tale da creare le apparenze dell’iscrizione.
Quanto alle attività riservate ai consulenti del lavoro, la Corte richiama la giurisprudenza penale e amministrativa: le mansioni di amministrazione della busta paga, i rapporti con gli enti previdenziali e la contrattualistica di lavoro ricadono, quando implicano specifiche cognizioni tecnico-intellettuali, nella categoria degli adempimenti riservati dall’art. 1 della legge n. 12/1979, non esaurendosi in mere operazioni materiali di calcolo.
Il giudice di appello ha affermato la validità del contratto senza riscontrare tutti gli elementi che ne escludono la nullità, omettendo un’analisi separata delle singole attività e ogni valutazione sul carattere continuativo, organizzato e remunerato delle prestazioni, rilevante ai fini dell’art. 348 cod. pen. I primi due motivi sono dunque fondati. Non sussiste il dedotto contrasto tra precedenti, risultando le decisioni richiamate dal ricorrente inconferenti, sì che la rimessione alle Sezioni Unite è esclusa. Il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.