Rinnovo notifica ricorso e deposito tardivo entro venti giorni (Cass. civ. Sez. II n. 10552 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, l’art. 371-bis cod. proc. civ., che impone a pena di improcedibilità il deposito del ricorso notificato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, non si applica soltanto all’ipotesi di integrazione del contraddittorio disposta nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato notificato. La disposizione va riferita, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso. Ove il deposito avvenga oltre il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, il ricorso è improcedibile.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato taluni soggetti al pagamento di una somma in favore di una società e la stessa ricorrente al pagamento di una provvigione in relazione all’attività di mediazione svolta per la vendita di un immobile.

La società ha resistito con controricorso; gli altri litisconsorti sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria il collegio ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso nei confronti dei litisconsorti, perché eseguita presso il procuratore costituito in primo grado benché le parti fossero rimaste contumaci in appello, e ne ha disposto la rinnovazione entro un termine perentorio.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda il rapporto tra l’ordine di rinnovo della notificazione, impartito ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., e il termine di deposito fissato dall’art. 371-bis cod. proc. civ. La Corte rileva che l’ordine di rinnovazione è stato tempestivamente eseguito nel termine assegnato, ma il deposito è avvenuto oltre il ventesimo giorno dalla scadenza di quel termine.

Il collegio muove dalla lettera della norma, che sanziona con l’improcedibilità il mancato deposito del ricorso notificato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Ritiene che la disposizione non sia circoscritta all’integrazione del contraddittorio, ma vada riferita, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi di rinnovo della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.

La Corte richiama a sostegno Cass. civ. Sez. I n. 9097 del 2019, Cass. civ. Sez. I n. 1930 del 2017 e Cass. n. 26141 del 2013. Da tali precedenti trae conferma della riconduzione dell’ordine di rinnovo alla medesima disciplina del deposito.

Nel percorso argomentativo il collegio osserva che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto di integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito, la pronuncia dovrebbe essere di inammissibilità e non di improcedibilità. Nel dispositivo, tuttavia, il ricorso è dichiarato improcedibile.

La Corte liquida le spese secondo soccombenza e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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