Conti del tesoriere comunale: irregolarità per spese non documentate e split payment (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 108 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto grava sull’agente contabile l’onere probatorio della regolarità della gestione, ai sensi dell’art. 194 del R.D. n. 827/1924. Le spese sostenute dal tesoriere comunale prive di idonea documentazione giustificativa, anche sotto forma di nota spese, si ritengono in via presuntiva illegittime e non discaricabili, perché la mancata produzione preclude ogni verifica di conformità. Il rilievo sulla violazione del meccanismo dello split payment è superato quando l’ente dimostri, mediante mandati e ordinativi di incasso, di aver correttamente operato la ritenuta IVA. Sono legittime le spese extra-convenzione imposte da sopravvenienze normative non prevedibili alla stipula, come la conservazione degli ordinativi informatici e le commissioni bancarie rese inapplicabili dalle clausole convenzionali per effetto del d.lgs. n. 218/2017. Resta fermo che anche tali spese, se non documentate, non possono essere discaricate.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Puglia esamina i conti giudiziali del tesoriere del Comune di Brindisi per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, depositati presso la Sezione. Il magistrato relatore formula rilievi formali e sostanziali: mancata adozione di un provvedimento formale di parifica, rispetto dei termini di presentazione e deposito del conto, fatturazione semestrale anziché trimestrale, violazione dello split payment, addebito di spese in contrasto con la convenzione di tesoreria e pagamenti privi di documentazione fiscale.

Il Comune deposita osservazioni per ciascuna annualità, deducendo l’imputazione a residuo o competenza del compenso del tesoriere, la corretta applicazione della ritenuta IVA e la legittimità delle spese extra-convenzione. La Procura regionale conclude chiedendo la declaratoria di irregolarità dei conti, con superamento solo parziale dei rilievi sullo split payment e rimessione al collegio sugli oneri aggiuntivi.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale il collegio ritiene sostanzialmente superato il rilievo relativo alla mancata parifica per gli esercizi 2017 e 2020. Pur in assenza di un provvedimento formale, la documentazione acquisita in sede istruttoria e la rendicontazione resa dal responsabile del settore dimostrano che la gestione è coerente con le risultanze contabili, con richiamo alla Sez. giur. Veneto n. 188/2022.

Quanto allo split payment, il collegio ricostruisce il regime derogatorio dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, che individua quale debitore IVA il cessionario o committente. L’ente ha prodotto mandati di pagamento e ordinativi di incasso dai quali risulta la corretta ritenuta IVA nei confronti del tesoriere. Per il collegio ciò costituisce condizione sufficiente al superamento dei rilievi, restando irrilevante l’assenza di ulteriore evidenza documentale sull’effettivo introito.

Sulle spese extra-convenzione il collegio distingue. Il servizio di conservazione degli ordinativi informatici deriva dall’adeguamento a SIOPE+, reso obbligatorio per i comuni di maggiori dimensioni dal 1° aprile 2018 per effetto della legge n. 232/2016. Si tratta di onere accessorio ed eventuale, che l’ente avrebbe potuto gestire in autonomia, non riconducibile alla clausola convenzionale sugli oneri di collegamento. Le relative spese sono pertanto legittime.

Analogamente, il recepimento della direttiva 2015/2366/UE con il d.lgs. n. 218/2017 ha modificato gli artt. 3 e 18 del d.lgs. n. 11/2010, affermando il divieto di addossare al beneficiario le commissioni del prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Il collegio ritiene non censurabile la scelta dell’ente di disapplicare, ex art. 1339 c.c., le clausole convenzionali divenute contra legem, autorizzando il tesoriere a recuperare i maggiori oneri con risorse aggiuntive stanziate con apposite determine.

Il profilo decisivo resta quello delle spese prive di documentazione giustificativa: commissioni su bonifici, operazioni per il pagamento di rate di mutui, bolli e spese postali. La mancata produzione, aggravata dalla mancata costituzione del tesoriere, ha impedito ogni verifica. Il collegio ribadisce che nel processo contabile l’onere della prova grava su chi ha avuto il maneggio di denaro pubblico e che il giudizio di conto verifica il corretto fine delle somme affidate, secondo la Sez. II giur. app. n. 224/2022. Le spese non documentate sono quindi non discaricabili e il tesoriere è condannato alla restituzione, oltre alle spese di giustizia liquidate in € 272,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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