Imposta di soggiorno e obbligo di resa del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 114 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi riscuote l’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale, anche senza formale investitura, è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. r.d. n. 827/1924, 44 t.u. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000. L’obbligo di rendere il conto risponde all’esigenza imprescindibile che chi gestisce beni pubblici ne dimostri il legittimo impiego e la corretta destinazione. Il giudizio di conto è necessario, come riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 114/1975. Il conto compilato d’ufficio per mancato deposito va sempre discusso in udienza collegiale, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c.; se la gestione risulta regolare e non vi sono rilievi, il Collegio approva il resoconto e dispone il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il Comune di Cabras ha compilato d’ufficio il conto giudiziale della struttura ricettiva attiva sul proprio territorio, in relazione alla riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022. Il titolare della struttura, nella veste di agente contabile, non aveva depositato il conto nonostante i ripetuti solleciti dell’ente.

Il Giudice designato ha redatto la relazione e chiesto la fissazione dell’udienza, secondo quanto previsto dall’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c. Il decreto presidenziale e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per suo tramite, all’agente contabile, oltre che al Pubblico Ministero. La Procura regionale ha espresso parere favorevole al discarico. All’udienza nessuno si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva. Sono agenti contabili tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di denaro pubblico, vuoi per formale investitura vuoi di fatto. Il titolare della struttura ricettiva gestisce un’attività soggetta al tributo e del cui introito e riversamento nella tesoreria dell’ente è investito: sussistono quindi tutti i presupposti per la qualifica.

Da qui l’obbligo di rendere il conto. La Corte sottolinea che si tratta di un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi ha la gestione di beni pubblici deve dimostrarne il legittimo impiego e la corretta destinazione. Il giudizio di conto assume carattere di necessarietà, principio riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale n. 114/1975.

Il Collegio esamina poi il profilo procedurale. Il conto in esame è stato redatto dall’ente con il prescritto modello 21 e chiude in pareggio. La redazione d’ufficio, conseguente al mancato deposito, impone l’iscrizione a ruolo e la discussione in udienza collegiale; il contraddittorio risulta regolarmente assicurato dalla comunicazione del decreto e della relazione all’amministrazione, all’agente contabile e al Pubblico Ministero, secondo l’art. 147, comma 4, c.g.c.

Nel merito, la gestione risulta regolare. Non sono stati mossi rilievi né dall’ente titolare del tributo né dal Pubblico Ministero contabile, che anzi ha concluso per il discarico. Il Collegio approva pertanto il resoconto e dispone il discarico dell’agente contabile, dichiarando la gestione regolare per l’esercizio 2022 e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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