Nesso causale e reversibilità la consulenza tecnica prevale sulla perizia di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 102 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata di reversibilità postula la dimostrazione che le infermità o lesioni contratte per causa di servizio abbiano esplicato efficacia causale o concausale efficiente e determinante sulla morte del dante causa, ai sensi degli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973. L’accertamento del nesso di interdipendenza tra l’affezione primitiva già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’evento letale richiede la verifica del meccanismo fisiopatogenetico e del criterio cronologico, secondo il canone del più probabile che non. La consulenza tecnica d’ufficio, quando sia logicamente e congruentemente motivata, costituisce fonte oggettiva di prova e non può essere superata dalle contrarie deduzioni della perizia di parte. Il giudice, in presenza di una causa di morte generica e di documentazione sanitaria esigua, non può ravvisare il nesso causale in via presuntiva.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un ispettore della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inabilità nel 2002 e deceduto nel 2013, impugna il decreto del Ministero dell’Interno che le ha negato la pensione privilegiata di reversibilità. Chiede accertarsi il nesso causale tra le infermità contratte dal coniuge in servizio e la morte, invocando gli artt. 64 e segg. d.P.R. n. 1092/1973 e indicando quale patologia l’“arresto cardiaco”.

Le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio riguardavano un pregresso episodio ischemico cerebrale e un complesso menomativo da arma da fuoco alla spalla e alla gamba sinistra, con esiti e turbe psiconevrotiche post traumatiche. Il Ministero resiste eccependo l’infondatezza del ricorso. Il giudice istruttore dispone consulenza medico-legale affidando all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute il quesito sulla correlazione tra dette infermità e il decesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il petitum sostanziale: l’indagine non può estendersi ad affezioni diverse da quelle già riconosciute, poiché la domanda amministrativa della vedova aveva a oggetto la sola interdipendenza tra queste e la causa mortis. Il perimetro del giudizio resta dunque circoscritto alle infermità accertate in vita.

Richiamando gli artt. 67 e segg. d.P.R. n. 1092/1973, la Corte ribadisce che presupposto del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio delle infermità, donde sia derivata una menomazione suscettibile di ascrizione tabellare. Il diritto alla reversibilità esige la prova che i fatti di servizio abbiano spiegato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento delle infermità e, quindi, sulla morte.

L’U.M.L., con parere definitivo depositato il 6 marzo 2024, ha escluso ogni correlazione per interdipendenza tra il decesso per arresto cardio-circolatorio e le infermità riconosciute. L’esiguità della documentazione e la genericità della causa di morte non consentono di individuare alcun intrinseco meccanismo fisiopatogenetico. Quanto alle deduzioni difensive sul ruolo dello stress lavorativo, la Corte rileva che non vi è prova che il surmenage abbia agito, a distanza di undici anni dalla dispensa, nella patogenesi dell’aterosclerosi e dell’ipertensione, emergendo invece fattori di rischio legati ad abitudini voluttuarie.

Le osservazioni tecniche della parte, già proposte dal CTP e confutate in sede consulenziale, sono state riproposte in memoria e all’udienza. La Corte le ritiene non idonee a superare il giudizio officioso, richiamando l’orientamento della legittimità secondo cui la consulenza tecnica può assumere funzione di fonte oggettiva di prova quando comporta la rilevazione di fatti non percepibili se non con cognizioni specialistiche (Cass. Sez. lav. n. 10916 del 2000; Cass. n. 2802 del 2000).

Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla per le spese: nei confronti del Ministero, costituito con memoria di propri funzionari, è dovuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, non documentate; nei confronti dell’INPS, contumace, nessuna statuizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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