Contiguità con ambienti criminali e colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 12266 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, anche quelli non oggetto di contestazione, per accertare se la detenzione trovi concausa in una condotta di dolo o colpa grave. La colpa grave ostativa all’indennizzo consiste in una condotta connotata da evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria sulla sussistenza dei gravi indizi di reità. In tale valutazione possono essere valorizzati anche elementi esterni all’incolpazione, purché abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario del titolo cautelare erroneamente emesso. Integra colpa grave il comportamento di chi, consapevole dell’attività criminale altrui, tenga atteggiamenti percepibili come indicativi di contiguità, senza dissociarsene. Il giudice valuta la condotta tenuta sia anteriormente sia successivamente alla misura, e più in generale dal momento della conoscenza del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere per il delitto di ricettazione, poi conclusosi con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile. Il medesimo aveva quindi chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen.
La Corte d’appello aveva respinto l’istanza, ravvisando una condotta gravemente colposa idonea a dar causa alla detenzione. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’inosservanza dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sul nesso causale tra condotta colposa e provvedimento restrittivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di riparazione. Il giudice della riparazione deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori, focalizzandosi su condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi; la motivazione, se adeguata e congrua, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 05.02.2019, Rv. 276458).
Quanto al dolo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 43 del 13.12.1995, dep. 1996, Rv. 203637, che lo ravvisano anche nella condotta consapevole i cui esiti, valutati con il parametro dell’id quod plerumque accidit, creino allarme sociale e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Per la colpa, richiama Sez. 4 n. 43302 del 23.10.2008, Rv. 242034: rileva la condotta che, per negligenza o inosservanza di norme, costituisca una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria.
La condotta colposa, per essere ostativa, deve essere potenzialmente idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria sui gravi indizi di reità (Sez. 4 n. 33830 del 23.04.2015, Rv. 264318). La frequentazione di soggetti dediti al reato onera l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4 n. 21575 del 29.01.2014, Rv. 259212 e 259213). Le Sezioni Unite n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247664 impongono di valutare la condotta anche successivamente alla misura.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha individuato condotte non escluse dall’assoluzione, idonee a rappresentare una rilevante connivenza con gli autori del furto. L’elemento centrale è il contenuto delle intercettazioni, interpretato in coerenza con gli altri elementi probatori: il ricorrente si era manifestamente adirato non verso i malviventi, ma contro il presunto autore della segnalazione alle forze dell’ordine, giungendo a proporne la punizione. Tale atteggiamento, unito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, esprime vicinanza al gruppo criminale, non dissociazione.
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della colpa grave, possono essere valorizzati anche elementi esterni all’incolpazione, purché abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario del titolo cautelare (Sez. 4 n. 850 del 28.09.2021, dep. 2022, Rv. 282565). Prive di specificità sono le censure sull’interrogatorio di garanzia. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e rifusione delle spese del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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