Ricorso PM inammissibile contro restituzione atti per malfunzionamento informatico (Cass. pen. Sez. IV n. 3828 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisce gli atti al pubblico ministero, per il rispetto delle forme previste per il deposito, non è affetto da abnormità e non è pertanto ricorribile per cassazione, essendo inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. L’abnormità strutturale ricorre solo quando il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall’ordinamento ovvero lo eserciti in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. L’abnormità funzionale sussiste quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro del procedimento, determinando una stasi insuperabile. La restituzione degli atti non integra tale stasi, poiché il pubblico ministero può reiterare la richiesta di archiviazione.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il GIP dello stesso Tribunale aveva restituito gli atti al pubblico ministero, rilevando che la richiesta di archiviazione era stata depositata in violazione delle forme previste a causa del malfunzionamento del sistema informatico.

Il ricorrente deduceva l’abnormità del provvedimento e la sua conseguente ricorribilità, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il tema del funzionamento o malfunzionamento del sistema informatico, pur oggetto del ricorso e del provvedimento impugnato, è estraneo al thema decidendum, dovendosi anzitutto verificare l’impugnabilità del provvedimento da parte del pubblico ministero.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto contro un provvedimento inoppugnabile in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Il ricorso avverso un atto per cui la legge processuale non prevede alcun gravame è ammissibile solo se l’atto sia affetto da abnormità, che integra uno sviamento della funzione giurisdizionale, collocandosi al di là del perimetro riconosciuto dall’ordinamento.

Richiamando le Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009, Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018 e Sezioni Unite n. 10728 del 16/12/2021, la Corte ha distinto l’abnormità strutturale, che ricorre per carenza di potere in astratto o in concreto, dall’abnormità funzionale, limitata all’ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento.

Il provvedimento impugnato non integra alcuna delle due ipotesi. Sotto il profilo strutturale, la restituzione degli atti al pubblico ministero è prevista da diverse disposizioni, come gli artt. 410 e 411 cod. proc. pen., e non è avulsa dal sistema. La circostanza che il GIP abbia usato il termine inammissibilità non incide sul provvedimento di restituzione adottato.

Sotto il profilo funzionale, la Corte ha escluso che la restituzione abbia determinato una stasi insuperabile, poiché il pubblico ministero può reiterare la richiesta di archiviazione, dando nuovo impulso alle attività processuali senza compiere alcun atto nullo. Nemmeno la eventuale tardività della nuova richiesta rispetto al termine di chiusura delle indagini determina nullità, non precludendo l’indicazione di ulteriori indagini né la reiterazione in caso di rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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