Continuazione e arresto non escludono il medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 33288 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale subita dal condannato tra reati separatamente giudicati non è di per sé idonea a escludere l’identità del medesimo disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica concreta degli elementi che rivelano la preordinazione unitaria delle violazioni. L’arresto intervenuto dopo la commissione di un reato non è, di per sé, ostativo all’applicabilità del regime dell’art. 81 cod. pen., spettando al giudice di merito accertare se esso abbia costituito momento di frattura dell’unitarietà del disegno criminoso. L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici.
Il Fatto
Il difensore di un condannato ha proposto istanza al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione a tre reati giudicati con distinte sentenze irrevocabili, commessi in date diverse, tutti consistenti nella violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con ordinanza del 17 gennaio 2026. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione, per avere il giudice omesso di valutare gli elementi rivelatori del medesimo disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente interpretato e applicato le norme, compiendo le valutazioni necessarie a verificare, sulla base di indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita, se l’istante avesse unitariamente deliberato tutti i reati. In tal senso la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità in materia.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte osserva che essa non sussiste. Il giudice dell’esecuzione, pur avendo precisato, in linea con i principi richiamati, che la custodia cautelare non è di per sé idonea a elidere la medesimezza del disegno criminoso, ha poi spiegato adeguatamente, con riferimento al caso concreto e alla natura dei reati, che non è ragionevole ipotizzare che il ricorrente, già al momento dell’arresto, avesse pianificato nelle linee essenziali la successiva violazione, commessa dopo il ripristino della misura di prevenzione.
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’arresto intervenuto dopo la commissione di un reato non è di per sé ostativo alla configurabilità della continuazione con i reati successivamente commessi, spettando al giudice di merito verificare se esso abbia costituito momento di frattura dell’unicità del disegno criminoso.
Il provvedimento impugnato supera il vaglio di legittimità, poiché il sindacato della Corte deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e dei canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di una motivazione coerente e completa, immuni da errori giuridici, il ricorso investe aspetti meramente fattuali, esponendosi a valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere, alla stregua del principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000, la ricorrenza della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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