Revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164 (Cass. pen. Sez. I n. 33285 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, benché nota al giudice d’appello non investito dell’impugnazione sul punto. A quest’ultimo è precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, e non avendo egli espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita, resta integrabile la causa di revoca di cui agli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. La tassatività dei casi di revoca non osta alla declaratoria in executivis, poiché l’illegalità del beneficio non è stata né rilevata né sollecitata nel giudizio di impugnazione.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione revocava, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone in data 12 aprile 2022, confermata in appello con sentenza del 18 luglio 2024 e divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2024.

Secondo il giudice dell’esecuzione, la Corte di appello, pur a conoscenza della presenza di una causa ostativa, non era stata investita della questione in sede di impugnazione; ne derivava l’illegalità della sospensione e il configurarsi della causa di revoca di cui agli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen., richiamando la tassatività dei casi di revoca e sostenendo la legittimità della concessione della seconda sospensione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Suprema Corte muove dalla premessa che è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. quando la causa ostativa fosse ignota al giudice di primo grado, ancorché nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto.

Il fondamento della regola risiede nel principio devolutivo: al giudice d’appello è precluso il potere di revoca d’ufficio e, non essendo stato sollecitato, egli non ha espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. Richiamando Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, la Corte rileva che la questione di diritto ivi affrontata — se sia legittima la revoca esecutiva della sospensione disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione del pubblico ministero né di formale sollecitazione — si cala perfettamente nel caso concreto.

Nel merito, il giudice di primo grado non era a conoscenza dell’ulteriore sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, non riportata nel certificato del casellario giudiziario allegato al fascicolo. Nel giudizio di appello era stato acquisito, in data 8 luglio 2024, un certificato aggiornato, dal quale risultava anche la condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro giorni quindici di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

Ne consegue che la rinnovata sospensione condizionale, concessa con la sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile, doveva ritenersi suscettibile di revoca. La tassatività dei casi di revoca invocata dal ricorrente non vale a escludere l’illegalità del beneficio, poiché la causa ostativa non fu oggetto di alcuna valutazione nel giudizio di impugnazione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma in favore della cassa delle ammende determinata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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