Continuità tra delitto associativo e reati-fine: no all’automatismo senza previsione ab initio (Cass. pen. Sez. I n. 14805 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo della continuazione postula che i reati siano la realizzazione di un programma delineato ab initio nella mente dell’agente; la prova della congiunta previsione va desunta da indici esteriori, non dalla contiguità cronologica o dall’analogia dei titoli. La continuazione tra il delitto associativo e i reati-fine è ipotizzabile solo se questi ultimi risultino programmati al momento dell’adesione al sodalizio, senza automatismi legati alla mera partecipazione. Il diverso ruolo dell’esecutore e il diverso movente escludono l’unicità del disegno.
Il Fatto
Il condannato, in sede di esecuzione, chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due distinti episodi di omicidio, commessi a distanza di diciotto giorni su mandato del capo del clan camorristico di appartenenza. La Corte di assise d’appello rigettava l’istanza, escludendo l’identità del disegno criminoso sulla base del diverso movente e del diverso ruolo rivestito dall’istante nei due fatti. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha ribadito che ai fini della continuazione è necessario che i singoli reati siano espressione di un programma ideato ab initio nella mente del soggetto, e che la relativa prova deve essere fornita dal condannato allegando elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla vicinanza temporale.
Nel caso di specie, la Corte ha condiviso la motivazione del giudice dell’esecuzione che aveva escluso l’unicità del disegno, valorizzando la diversità dei moventi e delle situazioni che avevano determinato le decisioni omicide, frutto di circostanze contingenti e imprevedibili. La circostanza che entrambi gli omicidi fossero finalizzati a eliminare sodali infedeli è stata ritenuta non indicativa di una ideazione unitaria, così come la decisione del capo clan assunta in tempi ravvicinati.
La Corte ha poi respinto la tesi difensiva che riconduceva i delitti all’attuazione del programma criminoso del sodalizio, richiamando il principio secondo cui la continuazione tra il delitto associativo e i reati-fine richiede la prova che questi ultimi fossero stati programmati al momento dell’adesione all’associazione. In assenza di tale prova, la mera fedeltà al capo e l’adesione alla finalità associativa non bastano, pena il riconoscimento di un automatismo benefico per tutti i reati commessi in ambito associativo.
Quanto all’obiettivo del rafforzamento del gruppo, la Corte ha escluso che possa costituire elemento sufficiente per ritenere unitaria l’ideazione, in mancanza di elementi che dimostrino che ogni singola azione, sia pure a grandi linee, fosse stata prevista nel momento dell’ideazione del reato associativo.
Nota della Redazione
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