Continuazione e disegno criminoso accertabile nel giudizio esecutivo (Cass. pen. Sez. VII n. 4646 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso che caratterizza l’istituto dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea, dovendo al momento della commissione del primo reato i successivi essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 09/08/2024 con cui il GIP del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per i quali lo stesso era stato condannato con due distinte sentenze.

Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il proprio diniego sul lungo intervallo di tempo intercorso tra i fatti oggetto dei separati giudizi e sull’assenza di elementi di comunanza tra le diverse condotte. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la legittimità di quella valutazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei principi consolidati in materia di continuazione. Ribadisce che l’identità del disegno criminoso richiede una rappresentazione preventiva e una deliberazione unitaria delle condotte, non potendosi confondere con la generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta secondo le occasioni esistenziali. Richiama sul punto Sez. I n. 15955 del 2016.

La verifica va compiuta, anche in sede esecutiva, attraverso concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Su questo terreno la Corte invoca le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che richiedono la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali.

La Corte precisa poi che non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori: l’unitarietà del disegno può essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di essi, purché significativi. Richiama sul punto Sez. I n. 8513 del 2013 e Sez. II n. 10539 del 2023.

Su questa base la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione sulla base di considerazioni lineari, valorizzando il lungo intervallo temporale tra i fatti e l’assenza di comunanza tra le condotte. A fronte di tali argomenti il ricorrente ha articolato censure essenzialmente confutative, incentrate su una lettura alternativa delle medesime circostanze già valutate.

La Corte conclude che il giudice dell’esecuzione ha esercitato il proprio discrezionale apprezzamento senza incorrere in contraddizioni o affermazioni manifestamente illogiche, spiegando per quale ragione dovesse escludersi l’esistenza di un originario disegno criminoso. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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