Inammissibile il ricorso sulla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (Cass. pen. Sez. VII n. 4647 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 la condotta del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno che si allontani dalla propria dimora senza avvisare l’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, individuato nella cosciente volontà di inadempimento degli obblighi imposti, restando irrilevanti gli scopi che hanno determinato la condotta. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, senza che possa estendersi alla revisione degli accertamenti materiali e fattuali riservati al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011. All’epoca dei fatti l’imputato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e si era allontanato dalla propria dimora senza avvisare l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza dell’elemento soggettivo, la violazione del principio di proporzionalità e l’insussistenza dell’offensività della condotta. Con un secondo motivo ha censurato la motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato anzitutto la doglianza sull’elemento soggettivo. Il giudice di appello aveva correttamente richiamato il dolo generico, ravvisandolo nella cosciente volontà di inadempimento degli obblighi gravanti sul sottoposto, senza che potessero assumere rilievo gli scopi che avevano indotto alla condotta.
I giudici di merito avevano dato atto della piena consapevolezza dell’obbligo da parte dell’imputato. Le censure difensive, fondate sulla pretesa occasionalità ed episodicità del comportamento, sono state giudicate generiche e non idonee a scalfire l’impianto motivazionale.
Quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello aveva valorizzato la pericolosità sociale dell’imputato e il precedente penale per evasione. Il ricorso, sul punto, si è limitato a contrapporre la diversa decisione adottata in un caso asseritamente simile.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti riservati al giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni.
Nel caso concreto i vizi dedotti sono risultati manifestamente insussistenti, perché afferenti a profili già analizzati e considerati dai giudici di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.