Inammissibile il ricorso che introduce in cassazione questioni mai prospettate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4648 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta con i motivi di appello, dovendosi intendere tale anche la generica prospettazione in secondo grado di una censura illustrata solo successivamente in termini specifici nel ricorso. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo; il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, potendo anche un solo elemento risultare sufficiente. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio dalla condanna dell’imputato, accertata con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 21/05/2024. Il difensore propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo eccepisce la violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità; con il secondo censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dai giudici di merito in ragione della pessima biografia penale del ricorrente.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente assume che la motivazione della sentenza di appello sia carente tanto sul piano dell’accertamento del fatto quanto su quello del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è, in gran parte, aspecifico e generico. Il ricorrente si limita a riprodurre principi di diritto non del tutto pertinenti rispetto al vizio dedotto e alla situazione concretamente esaminata dai giudici di merito. Quanto al lamentato travisamento probatorio, non viene indicato né l’oggetto né la decisività di ciò che sarebbe stato mal valutato dalla Corte di appello.
Sul piano dell’elemento soggettivo, il ricorrente lamenta un difetto di motivazione a fronte di un motivo di appello estremamente generico e, in quanto tale, inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca una questione non proposta nei motivi di appello, dovendosi intendere per tale anche la generica prospettazione in gravame di una censura illustrata solo successivamente in termini specifici con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020).
Il secondo motivo è parimenti generico. La Corte ribadisce che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, potendo anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020).
La Corte aggiunge che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021). Il mancato riconoscimento può quindi essere motivato con l’assenza di elementi positivi, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. intervenuta con il d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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