Continuazione e disegno criminoso: indimostrata la preordinazione unitaria (Cass. pen. Sez. VII n. 39680 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, perché il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena. Spetta al giudice dell’esecuzione valutare gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, mentre il controllo di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. Il mero dissenso e l’alternativa lettura degli elementi già valutati non integrano il vizio deducibile.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto delle sentenze indicate nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta con ordinanza del 29/05/2025. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice valorizzato elementi quali l’omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcun argomento difensivo o circostanza di fatto non riportati e apprezzati. Il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice di merito aveva sottolineato l’eterogeneità delle condotte, l’estemporaneità di esse e la rilevante distanza temporale. Non risulta segnalato alcun concreto elemento non valutato che possa considerarsi univoco indizio di preordinazione.

Doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo). L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1 n. 30977 del 26/06/2019).

La Corte richiama inoltre il principio per cui eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo, nonché della non emersione dei vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo (Sez. 3 n. 17395 del 24/01/2023, Chen; conf. Sez. 6 n. 5334 del 1993).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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