Omicidio stradale: prova indiziaria globale e limiti del travisamento (Cass. pen. Sez. 4 n. 7231 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della prova indiziaria non può essere atomistica: ciascun indizio, anche di portata possibilistica e non univoca, deve essere apprezzato singolarmente e poi esaminato in chiave globale e unitaria, perché solo nella sintesi complessiva la relativa ambiguità può risolversi e conferire al compendio un univoco significato dimostrativo, idoneo a fondare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. È inammissibile il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dovendo la censura essere fatta valere esclusivamente nei limiti della lett. e). Il vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme e se imputabile al primo giudice, deve essere stato devoluto al giudice d’appello, pena la preclusione in sede di legittimità; la relativa deduzione impone comunque l’indicazione specifica dell’atto travisato, del dato probatorio incompatibile con la ricostruzione accolta e della decisività dell’errore, che deve avere natura percettiva e non valutativa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Potenza, aveva applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermandone nel resto la condanna alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. La responsabilità era stata affermata per la morte di un ciclista, investito mentre percorreva in bicicletta una strada provinciale, durante una manovra di sorpasso posta in essere dalla conducente di un’autovettura.

La ricorrente censurava la sentenza d’appello deducendo l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione dell’incidente era ancorata a elementi di mera probabilità e non superava la prova oltre ogni ragionevole dubbio, con particolare riferimento all’assenza di tracce di pneumatico sulla bicicletta e alla valenza attribuita al segno rilevato sulla carrozzeria del veicolo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente ricordato che, in presenza di una doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito si saldano in un corpo argomentativo unico, con la conseguenza che la ricorrente era onerata di un confronto puntuale con entrambe le decisioni. Ha quindi ritenuto inammissibile la doglianza fondata sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., richiamando il principio per cui la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità, con la conseguenza che la censura può essere dedotta soltanto come vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha chiarito che l’uso, da parte dei giudici di merito, di espressioni riconducibili alla probabilità non integrava un vizio logico, ma si riferiva al carattere indiziario del ragionamento probatorio. Ha quindi ribadito che la valutazione degli indizi richiede un duplice passaggio: l’esame dei singoli elementi, per appurarne la certezza e la valenza indicativa, e la successiva valutazione globale e unitaria del compendio, nel quale l’ambiguità dei singoli indizi può risolversi, conferendo all’insieme un significato dimostrativo univoco e consentendo l’affermazione della prova logica.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione delle regole sulla prova indiziaria, essendo partiti dall’esame dei dati certi acquisiti al processo: la natura delle lesioni riportate dalla vittima, incompatibili con una caduta dalla bicicletta; la collocazione delle tracce ematiche a una distanza significativa dal punto dello sbandamento; l’assenza di altri veicoli sulla carreggiata e l’ammissione della stessa conducente di aver sorpassato il ciclista. Il segno sul veicolo era stato valutato proprio nell’ottica di una valenza indiziaria limitata e non univoca, destinata a risolversi nella sintesi complessiva degli elementi raccolti.

Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ne ha evidenziato l’inammissibilità: la ricorrente non aveva dedotto il vizio dinanzi alla Corte territoriale, e la censura si appuntava sul significato dell’elemento probatorio — la mancata rilevazione di tracce di pneumatici — piuttosto che sulla sua esistenza, realizzando un errore di natura valutativa e non percettiva. Difettava, inoltre, il rispetto degli oneri di allegazione che impongono di identificare l’atto processuale, il dato incompatibile con la ricostruzione accolta e la decisività dell’errore sulla tenuta logica della motivazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

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