Concorso esterno nell’associazione terroristica: serve relazione bilaterale con il sodalizio (Cass. pen. Sez. VI n. 2076 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso esterno nei reati associativi postula una relazione bilaterale tra l’extraneus e il sodalizio. Non è sufficiente la mera adesione unilaterale dell’agente alle finalità del gruppo, né la sola idoneità astratta della condotta rispetto al programma criminoso. Il contributo atipico deve essere concreto, specifico, consapevole e volontario e deve inserirsi in una interazione nella quale il sodalizio si rivolge all’esterno per lo svolgimento di compiti funzionali alla propria conservazione o al proprio rafforzamento. Nei reati associativi, in particolare nella fattispecie di cui all’art. 270-bis cod. pen., il principio di diritto delle Sezioni Unite Sormani — secondo cui la volontà di concorrere può essere unilaterale nei reati monosoggettivi — non è applicabile in via generalizzata, poiché la struttura plurisoggettiva propria dell’associazione esige che il contributo esterno risponda a una specifica esigenza del gruppo.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dalla Corte di assise di Roma per il reato di cui agli artt. 110 e 270-bis cod. pen., con assorbimento di ulteriori contestazioni, e per il reato di cui agli artt. 414, ultimo comma, e 270-sexies cod. pen. Le è stato contestato il concorso esterno nell’associazione terroristica denominata “Islamic State”, oltre all’istigazione alla commissione di delitti di terrorismo mediante diffusione di materiale di propaganda, con l’aggravante dell’uso di strumenti informatici. La Corte di assise di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena.
La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo la manifesta illogicità della motivazione per il contrasto tra il riconoscimento della responsabilità quale concorrente esterno e l’esclusione della sua qualità di membro operativo del sodalizio, non essendo emerso alcun contatto con gli associati. Ha censurato, altresì, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzata a una perizia sui dispositivi informatici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sufficienza, ai fini del concorso esterno nei reati associativi, della mera adesione unilaterale manifestata in un contributo funzionale alle finalità del sodalizio. I giudici di merito avevano escluso la partecipazione interna per difetto di prova dei rapporti con soggetti intranei e, applicando il principio delle Sezioni Unite Sormani, avevano ravvisato il concorso esterno sulla sola base della rilevanza della condotta rispetto agli scopi associativi.
La Corte ritiene non condivisibile tale soluzione. Richiama la giurisprudenza sul concorso esterno in associazione mafiosa, che distingue la posizione del partecipe — legato da un pactum sceleris e da un rapporto di stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo — da quella del concorrente esterno, estraneo al vincolo associativo ma autore di un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità: la Corte cost. n. 48 del 2015 ha ricondotto la distinzione tra intraneo ed extraneus ai profili oggettivo e soggettivo, mentre le Sezioni Unite Cangiano hanno collegato la qualificazione all’organicità del rapporto. Da ciò deriva che il contributo esterno, al pari di quello del partecipe, non ha natura monosoggettiva: occorre una relazione bilaterale con il gruppo, nella quale il contributo dell’extraneus soddisfi una specifica esigenza del sodalizio.
La Corte precisa, inoltre, che il principio delle Sezioni Unite Sormani è stato affermato in materia di concorso in reato monosoggettivo, la concussione, e non può essere esteso in modo generalizzato ai reati associativi senza considerare i loro elementi strutturali. La diversa lettura si porrebbe in contrasto con il principio di legalità, sanzionando condotte difformi dalla fattispecie tipica. Quanto al motivo sulla rinnovazione istruttoria, la Corte lo reputa infondato, richiamando l’art. 603 cod. proc. pen. e l’inammissibilità della richiesta esplorativa. Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitato al reato associativo, perché il fatto non sussiste, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma per la rideterminazione della pena sul reato residuo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 414 c.p. – Istigazione a delinquere
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale