Continuazione e disegno criminoso: sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 39672 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è chiamato a verificare l’identità del disegno criminoso sulla base delle condotte accertate nelle sentenze irrevocabili. Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena e non può fondarsi sul mero dubbio circa l’esistenza dell’originaria progettazione unitaria. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili e all’assenza di manifesta illogicità, restando insindacabili gli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di due sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 21.05.2025.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice valorizzato gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso: l’omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato non si ravvisa alcun argomento difensivo o circostanza di fatto non riportati e apprezzati. Il ricorrente propone, in realtà, argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione.
Quest’ultimo, muovendo da un’accurata ricostruzione delle condotte accertate nelle sentenze irrevocabili, ha seguito un plausibile percorso logico per concludere che i titoli di reato erano diversi, diversi i beni giuridici offesi, lontani i luoghi di commissione e temporalmente distanti le azioni, con modalità poco sovrapponibili tra loro.
La Corte richiama i principi affermati da Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato. Richiama altresì Sez. I n. 30977 del 26.06.2019 e Sez. III n. 17395 del 24.01.2023.
Ne deriva che eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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