Continuazione esclusa se la tossicodipendenza esprime scelta di vita criminale (Cass. pen. Sez. I n. 40447 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, né con una generale tendenza a realizzare reati. Non occorre che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati, ma è necessaria una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. L’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e l’identità del bene protetto sono solo indizi, che da soli non provano la risalente deliberazione unitaria. Lo stato di tossicodipendenza genericamente dedotto, privo di elementi di plausibilità, non impone al giudice un particolare vaglio motivazionale. In sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione richiede un’approfondita e rigorosa verifica.

Il Fatto

Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a una rapina consumata e a una tentata, commesse a due giorni di distanza l’una dall’altra. Il GIP del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, respinge l’istanza: pur riconoscendo l’omogeneità delle condotte, ritiene che i reati siano espressione di una scelta di vita e di deliberazioni estemporanee, non di un unico programma.

Il condannato ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l’omogeneità delle condotte, la contiguità temporale, l’identità del luogo e lo stato di tossicodipendenza come indici di un unico disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Il Collegio ricorda che l’unicità di disegno criminoso non si identifica con una scelta di vita che comporta la reiterazione di condotte illecite, né può ridursi all’ipotesi in cui ogni reato sia stato dettagliatamente progettato. Ciò che rileva è una programmazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine, eventualmente anche di massima, con riserva di adattamento alle evenienze.

La coerenza modale e la contiguità temporale degli episodi fungono da indizio dell’assenza di interruzioni nella deliberazione originaria. Tuttavia la sola analogia dei reati, l’unitarietà del contesto, la spinta a delinquere o la brevità del lasso temporale non bastano: ciascun fattore, da solo non necessario, aggiunto ad altri incrementa la possibilità di riconoscere il medesimo disegno.

Richiamando il diritto vivente (Sez. U n. 28659 del 2017, Gargiulo; Sez. 3 n. 3111 del 2013, P.; Sez. 5 n. 10917 del 2012, Abbassi; Sez. 1 n. 37555 del 2015, Bottari), il Collegio sottolinea che la continuazione richiede una verifica rigorosa anche in sede esecutiva. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale non consentono, da sole, di ritenere gli illeciti frutto di un’unica deliberazione di fondo.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non ha trascurato tali indici, ma ha valorizzato i plurimi precedenti del condannato e lo stato di tossicodipendenza come sintomi di deliberazioni giornaliere, non di una anticipata deliberazione unitaria. La decisione si pone nel solco del principio per cui il programma criminoso non va confuso con una concezione di vita improntata al crimine, penalizzata da istituti opposti alla continuazione.

Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte conferma che il giudice non viola l’obbligo di motivazione se non lo considera quando sia solo genericamente dedotto, privo di elementi che lo rendano plausibile (Sez. 1 n. 881 del 2015, Filippone). Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *