Differimento pena per malattia grave: bilanciamento tra cura e sicurezza (Cass. pen. Sez. I n. 40449 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti, la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione. Il giudice di sorveglianza deve operare un bilanciamento tra il diritto alla cura del condannato, presidiato dall’art. 32 Cost., e le esigenze di sicurezza della collettività, considerando anche il senso di umanità di cui all’art. 27 Cost. Le scelte conseguenti esigono motivazione adeguata e coerente, sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le istanze di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute e di detenzione domiciliare proposte nell’interesse di un detenuto, ai sensi dell’art. 147, n. 2, cod. pen. e dell’art. 47-ter Ord. pen. Il ricorrente, per il tramite del difensore, ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge e vizi della motivazione.

Il quadro clinico rappresentato dalla difesa è complesso: plurime patologie, con invalidità riconosciute, un pregresso infarto, problematiche ortopediche e renali, e l’indicazione di un percorso riabilitativo esterno. La difesa lamenta l’inidoneità del sistema sanitario penitenziario a offrire le cure necessarie.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione richiama i principi consolidati: ai fini del differimento facoltativo e della detenzione domiciliare che ne mutua i presupposti, la malattia deve essere grave e richiedere un trattamento difficilmente attuabile in carcere. Il giudice è chiamato a un bilanciamento tra il diritto alla cura del condannato e le esigenze di sicurezza collettiva.

La Corte ribadisce che rilevano anche patologie di entità tale da rendere l’espiazione contrastante con il senso di umanità ex art. 27 Cost., avendo riguardo a ogni stato morboso capace di scendere sotto una soglia di dignità da rispettarsi pure in restrizione.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, dando conto in modo preciso del quadro patologico alla luce delle relazioni mediche e della documentazione in atti. Il Tribunale ha escluso le condizioni per il beneficio, evidenziando il continuo monitoraggio del detenuto e l’adeguatezza delle cure assicurate in istituto.

Quanto al noleggio degli elettromedicali e all’assunzione dei farmaci, il Tribunale non imputa al detenuto un peggioramento, ma rileva che, nonostante la condotta non collaborativa, il monitoraggio resta adeguato. Sulla presunta contraddittorietà delle relazioni sanitarie, la Corte osserva che la difesa omette di riportare il brano conclusivo, nel quale il medico si riserva di informare il Tribunale in caso di novità cliniche.

Non sussistendo una accertata condizione di incompatibilità con il regime inframurario, la Corte esclude la necessità di un accertamento medico ulteriore. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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