Concordato in appello e prescrizione non richiesta in forma espressa (Cass. pen. Sez. II n. 40446 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione del reato, che, ai sensi dell’art. 157, comma settimo, cod. pen., deve avere forma espressa, non ammettendo equipollenti. Ne consegue che il giudice di appello, che non rilevi ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. l’estinzione del reato maturata anteriormente alla decisione, incorre in un errore deducibile in cassazione, con annullamento della sentenza e caducazione dell’accordo complessivo sulla pena. Il difetto di motivazione è ravvisabile anche quando la sentenza d’appello ometta ogni considerazione su una specifica doglianza, se questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo configurabile il vizio dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando la ricostruzione dei fatti conduca implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27.05.2025, in parziale riforma della decisione del G.u.p., aveva rideterminato le pene di numerosi imputati per reati di estorsione, usura, intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori, riconoscendo in più capi l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione tutti i condannati, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge in punto di aggravanti e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per la posizione di uno dei ricorrenti, già ammesso al concordato in appello con la collaborazione ex art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, era stata eccepita l’intervenuta prescrizione di uno dei reati in continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da considerazioni generali valevoli per la quasi totalità delle posizioni. In presenza di una doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo. Il giudice di appello non è tenuto ad analizzare ogni deduzione, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento: le argomentazioni non confutate si intendono disattese se logicamente incompatibili con la decisione.

Sul travisamento della prova, la Corte ribadisce che esso è ravvisabile solo quando l’errore cada sul significante, con utilizzo di una prova inesistente o omessa valutazione di una prova decisiva, purché la deduzione abbia oggetto definito e idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Restano estranee al sindacato di legittimità le censure che sollecitano una mera rivalutazione del risultato probatorio.

La Corte si sofferma poi sulla enunciazione dei motivi in forma alternativa, ribadendo che la denunzia cumulativa e perplessa dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre i profili suscettibili di scrutinio. Analogamente non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare la valutazione delle prove.

Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte distingue la fattispecie oggettiva da quella della agevolazione mafiosa, di natura soggettiva, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il metodo mafioso è configurabile anche nel messaggio intimidatorio silente quando la consorteria abbia raggiunto una forza tale da rendere superfluo l’avvertimento, e non richiede l’appartenenza dell’agente al sodalizio.

Il principio decisivo è però quello sul concordato in appello. La Corte afferma che l’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. non implica rinuncia alla prescrizione, che deve avere forma espressa. Il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione comporta l’elisione automatica dell’aggravante al fine del calcolo dei termini prescrizionali. Il giudice di appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l’estinzione maturata prima della decisione; consegue l’annullamento senza rinvio e la caducazione dell’accordo sulla pena. La Corte accoglie pertanto i ricorsi in punto di prescrizione, di aggravante e di omesso esame delle attenuanti generiche, rigettando nel resto le impugnazioni proposte con motivi generici e non consentiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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