Confisca per sproporzione: il terzo può rivendicare solo la titolarità del bene (Cass. pen. Sez. III n. 36354 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per sproporzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025 con riferimento alla confisca di prevenzione, è estensibile per identità di ratio alla confisca per sproporzione, trattandosi di misure ablative omogenee, entrambe ricondotte alla categoria della “confisca dei beni di sospetta origine illecita”. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi con cui il terzo contesti, sotto qualsiasi angolazione, i presupposti della misura ablativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da un terzo interessato avverso l’ordinanza con cui, de plano, era stata respinta l’istanza di revoca della confisca allargata di un immobile, disposta con sentenza della stessa Corte d’appello, divenuta irrevocabile, a carico del condannato per il delitto di cui all’art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973.

Il terzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, contestando i presupposti applicativi della misura per violazione di legge e vizio di motivazione, e sollecitando, in subordine, una questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, comma 2, e 236, comma 2, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, distinguendo nettamente tra i motivi che attaccano i presupposti della misura ablativa e quelli che riguardano l’effettiva titolarità del bene.

I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili perché proposti per casi non consentiti. La Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, secondo cui, in caso di confisca di prevenzione di beni fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

Tale conclusione è stata estesa, per identità di ratio, alla confisca per sproporzione. Entrambe le misure rientrano, secondo la Corte costituzionale n. 24 del 2019 e le Sezioni Unite n. 8052 del 26/10/2023, nella categoria della “confisca dei beni di sospetta origine illecita”: strumenti strutturati su uno schema legale presuntivo, caratterizzato dall’allentamento del rapporto tra oggetto dell’ablazione e singolo reato e dall’affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa.

Poiché le misure ablative in parola sono species dell’unico genus “confisca dei beni di sospetta origine illecita”, il principio delle Sezioni Unite Putignano trova piana applicazione anche alla confisca per sproporzione. Ne consegue che i motivi volti a contestare i presupposti applicativi della misura sono inammissibili.

Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale. La Corte d’appello aveva logicamente motivato sulla fittizietà dell’intestazione, valorizzando il valore dichiarato dell’immobile e le condizioni economiche pressoché nulle del terzo acquirente, nonché l’assenza di riscontri sulla provvista allegata. Di fronte a tale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, le censure del ricorrente esorbitano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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