Il ritrovamento di oggetti personali nell’abitazione derubata prova la responsabilità (Cass. pen. Sez. V n. 26410 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritrovamento, nell’abitazione ove sia stato commesso un furto, di oggetti personali appartenenti all’imputato costituisce prova sufficiente della sua colpevolezza, ove la loro presenza sia riferibile al periodo di consumazione del reato. A fronte dell’onere probatorio assolto dall’accusa, anche mediante presunzioni o massime di esperienza, grava sull’imputato un onere di allegazione di concreti ed oggettivi elementi fattuali contrari. L’aggravante della violenza sulle cose è deducibile in cassazione solo se il suo eventuale esclusione incida sul trattamento sanzionatorio, restando altrimenti il motivo inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 27.01.2026 ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto il 20.05.2024 nei confronti di un imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti all’aggravante e alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la violazione dell’art. 625, n. 2, cod. pen. quanto all’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose; il diniego della sostituzione della pena detentiva breve.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il primo motivo. Il ritrovamento nell’abitazione della vittima della patente di guida e della fede nuziale dell’imputato è circostanza idonea a dimostrare che egli vi si è introdotto all’insaputa della persona offesa nel periodo corrispondente alla consumazione del furto. La circostanza che l’accesso non sia avvenuto mediante forzatura, ma con le chiavi, conferma che gli autori ne disponevano.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rilievo di impronte papillari nel luogo del reato costituisce prova sufficiente di colpevolezza, con la conseguenza che solo dall’imputato può provenire una eventuale contraria dimostrazione (Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247). Ha poi ribadito che, pur non essendo configurabile un onere probatorio modellato sul processo civile, è prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato deve fornire gli elementi necessari all’accertamento di fatti idonei a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284).
È stato ulteriormente precisato che, a fronte dell’onere probatorio assolto dall’accusa, anche su basi indiziarie, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti elementi fattuali, in applicazione del principio di vicinanza della prova (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373). Nel caso di specie la prova non poggia esclusivamente sul ritrovamento degli oggetti, ma anche sul rapporto tra l’imputato e il soggetto che aveva avuto la disponibilità delle chiavi dell’appartamento; correttamente, pertanto, la Corte di merito ha attribuito valore indiziario anche al silenzio serbato dall’imputato.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Anche escludendo l’aggravante, non sarebbe stato possibile pervenire a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, stante il divieto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen., con conseguente immutabilità del trattamento sanzionatorio.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte di appello, nel motivare il diniego delle pene sostitutive, non si è limitata a richiamare i precedenti penali, ma ha evidenziato che l’imputato è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per il reato di evasione, circostanza che denota l’inidoneità delle pene sostitutive a svolgere funzione rieducativa. Il ricorrente non si è confrontato con tale ratio decidendi. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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