Lieve entità della rapina e nuovo giudizio di comparazione in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 30371 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, che ha introdotto la circostanza attenuante della lieve entità del fatto nel delitto di rapina, il giudice dell’esecuzione è tenuto a rivalutare gli aspetti del fatto e a rinnovare il giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., aprendo una parentesi integrativa di cognizione nei limiti del fatto accertato. Il controllo di legittimità su tale giudizio è circoscritto al profilo di congruità della motivazione. È incongrua, e pertanto censurabile, la motivazione che, riconosciuta la lieve entità, ne affermi l’equivalenza alla recidiva sull’apodittica e non analitica ipervalutazione degli aspetti negativi della personalità, e che in dispositivo compari la sola nuova attenuante anziché rielaborare l’intero giudizio di comparazione.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza definitiva emessa il 18 luglio 2023 per il delitto di rapina, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione. Il Tribunale di Brescia, in funzione di G.E., con ordinanza del 20 ottobre 2025 riconosceva la lieve entità del fatto in riferimento alla Corte cost. n. 86 del 2024, ma la riteneva equivalente alla recidiva contestata, confermando il trattamento sanzionatorio determinato in cognizione.
A fondamento della decisione il G.E. rilevava che la rapina impropria era connotata da una lieve spinta e dalla sottrazione di quattro forme di formaggio e di ottanta euro, ma che da ciò non poteva derivare una variazione del giudizio di comparazione già realizzato, stante la presenza di numerosi precedenti, anche specifici, e la dichiarazione mendace resa agli operanti. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ratio della Corte cost. n. 86 del 2024, che si colloca in una logica di recupero e valorizzazione del principio di proporzione tra fatto e sanzione, in rapporto al finalismo rieducativo della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. Il giudice delle leggi ha coordinato tale finalismo con il principio di personalità della responsabilità penale e con il canone di individualizzazione della pena, che esige una risposta proporzionata alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto.
Da tale decisum deriva l’obbligo, per il giudice dell’esecuzione, di rivalutare gli aspetti del fatto alla luce del nuovo assetto, essendo stata introdotta la possibilità di un diverso dimensionamento della sanzione. In sede esecutiva si apre così una parentesi integrativa di cognizione: nei limiti del fatto accertato, il G.E. è tenuto a rielaborare un segmento di decisione in precedenza non possibile, mancando la norma di legge potenzialmente applicabile.
La Corte richiama il proprio orientamento in tema di ricadute esecutive delle pronunzie di illegittimità costituzionale incidenti su una componente del trattamento sanzionatorio, ricordando il caso del condannato per estorsione definito prima della sentenza Corte cost. n. 120 del 2023, che può chiedere al G.E. il riconoscimento della lieve entità, salvo il rapporto esaurito (Sez. 1 n. 45891 del 11.9.2024).
Nel caso concreto, il rinnovo del giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen. è doveroso, mentre il controllo di legittimità resta limitato alla congruità della motivazione (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020). Gli Ermellini rilevano che la motivazione espressa non è congrua: la rilevanza della lieve entità si unisce ai profili di favore già concessi, ossia la tenuità del danno patrimoniale e le attenuanti generiche, sicché la parificazione di tutti tali aspetti con la recidiva appare frutto di una ipervalutazione degli aspetti negativi della personalità, non analiticamente espressa e perciò apodittica. Inoltre, il dispositivo compara la sola attenuante della lieve entità rispetto alla recidiva, laddove è l’intero giudizio di comparazione a dover essere rielaborato. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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