Riesame cautelare: posizioni dei coindagati autonome e valutazione individuale (Cass. pen. Sez. II n. 41020 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma, poiché la valutazione da compiere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidiva, si fonda anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi cautelari difformi. Il motivo che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Nel giudizio di legittimità non sono valutabili documenti nuovi, poiché gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. consentono motivi nuovi, non produzioni documentali.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 326 e 615-ter cod. pen.

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando il mancato raffronto con le posizioni degli altri indagati non attinti da misura e la contraddittorietà della motivazione quanto alla disponibilità di canali illeciti di approvvigionamento, al radicato modus operandi, alla mancata dismissione delle cariche societarie e all’allontanamento dal gruppo societario di riferimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato quanto ai profili esaminati e comunque inammissibile. Sul primo motivo osserva che le censure relative al mancato confronto con i coindagati sono esposte in termini insuperabilmente generici e, in via assorbente, non sorrette da un interesse concreto. La posizione di ciascun coindagato resta autonoma, perché la valutazione ex art. 274 cod. proc. pen. attiene anche alla personalità individuale e può giustificare regimi difformi. Richiama sul punto Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, e Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza.

Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte reputa il percorso argomentativo del riesame denso e coerente con il quadro indiziario. Il ricorrente è individuato come uno dei maggiori clienti dell’associazione che operava dietro lo schermo di alcune società, cui richiedeva con altissima frequenza dati sensibili custoditi negli archivi informatici di pubbliche amministrazioni, anche deputate alla sicurezza pubblica, o ricavati tramite intrusione illecita nei dispositivi dei soggetti controllati, pure mediante geolocalizzazione. L’assiduità del rapporto emerge dalla pattuizione di un canone forfettario annuale di rilevante importo, da plurime conversazioni intercettate e da dichiarazioni eteroaccusatorie.

Il clamore mediatico seguito alle misure può attenuare, ma non annullare, il pericolo di recidiva, con le conseguenze in termini di scelta della misura autocustodiale. Nel valutare il motivo che deduce assenza delle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che esso è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una nuova valutazione degli elementi di merito, estranea al giudizio di legittimità, richiamando Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti.

Sulla dedotta cessazione dalle cariche societarie, la Corte rileva che il ricorrente si limita ad allegare certificazioni sul fatto storico della perdita della qualità di amministratore, senza censurare formalmente l’omesso esame di documentazione già acquisita. La doglianza investe la contraddittorietà della motivazione, non una violazione della legge processuale, con il richiamo di Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro. Quanto alle produzioni documentali, la struttura del giudizio di cassazione, nei limiti dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., impedisce di considerare elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *