Continuazione in executio: il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con la tossicodipendenza (Cass. pen. Sez. I n. 33188 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non basta valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva di unificazione operata in fase esecutiva su alcuni dei reati, potendone prescindere solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni. Viola infine l’obbligo di motivazione il giudice che ometta di considerare, o svaluti senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione.

Il Fatto

Un condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra un reato di furto e altri delitti oggetto di distinte sentenze di cognizione. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, ritenendo le condotte attribuibili a decisioni autonome e indipendenti, non riconducibili a un unitario processo motivazionale.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà e l’assenza della motivazione, nonché la violazione degli art. 671 cod. proc. pen. e art. 81 cod. pen. Il ricorrente ha evidenziato la brevità dei periodi tra i reati, il loro collegamento con l’uso di sostanze stupefacenti e l’assenza di una stabile attività lavorativa, elementi dai quali desumere la finalità di procurarsi un illecito profitto per alimentare lo stato di tossicofilia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in executio, un’approfondita verifica di concreti indicatori. Tra questi rilevano l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre accertare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali.

La Corte richiama poi l’orientamento per cui l’esistenza del medesimo disegno criminoso si desume da elementi indizianti, essendo sufficiente la presenza anche di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. II n. 10539 del 2023). L’accertamento dell’unicità del disegno costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo se la motivazione non è adeguata (Sez. I n. 12936 del 2018).

Su questa base la Corte ritiene il ricorso fondato. L’ordinanza impugnata si limita a una motivazione assertiva e generica: non dà conto delle modalità di commissione dei fatti, pur riconoscendo che le condotte hanno leso un identico bene giuridico di categoria. Non indica gli elementi di fatto che escludono la preordinazione delle violazioni, né valuta puntualmente il dato temporale.

La Corte rileva inoltre che il giudice dell’esecuzione non si è confrontato con il provvedimento del 9 novembre 2021 del Tribunale di Imperia, che aveva riconosciuto la continuazione per fatti commessi dal 2013 al 2016. In tema di continuazione in executio, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata su alcuni dei reati per cui è chiesta l’unificazione (Sez. I n. 6224 del 2024).

Da ultimo, l’ordinanza ha omesso di confrontarsi con la certificazione attestante la condizione di tossicodipendenza del ricorrente, conosciuto al Dipartimento per problemi di dipendenza da cannabinoidi dal 2011. Viola l’obbligo di motivazione il giudice che ometta di considerare lo stato di tossicodipendenza specificamente dedotto e documentato (Sez. I n. 4094 del 2020). A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., tale stato non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, ma può giustificarlo per i reati a esso collegati, se ricorrono le altre condizioni (Sez. II n. 22493 del 2019). La Corte accoglie quindi il ricorso e annulla con rinvio al Tribunale di Imperia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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