Pericolo di fuga eccezionale e ultrasettantenne, la custodia resta (Cass. pen. Sez. I n. 33187 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di eccezionale rilevanza di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevale sulla presunzione di inadeguatezza della custodia in carcere per i soggetti ultrasettantenni di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., quando la condanna alla pena massima e la facilità di espatrio rendono la detenzione l’unico presidio idoneo. La verifica dell’attualità e concretezza del pericolo va condotta apprezzando il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti, le modalità del fatto e l’entità della pena. La novella in tema di braccialetto elettronico non incide sulla valutazione di inidoneità del presidio, quando questa si fondi sulla prossimità del luogo di esecuzione al confine nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, ultrasettantenne, era sottoposto a custodia cautelare in carcere per un omicidio commesso nel 1995. La Corte di Assise, con sentenza depositata il 25 aprile 2025, lo aveva dichiarato responsabile del fatto, condannandolo all’ergastolo. La difesa aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, deducendo l’aggravamento delle condizioni di salute e il sopravvenuto radicamento familiare in Italia.

La Corte di Assise aveva respinto l’istanza; il Tribunale del riesame di Genova, con l’ordinanza del 9 maggio 2025, aveva rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo tre motivi, tutti incentrati sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’idoneità della misura meno afflittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro cautelare. Sulle deduzioni relative al pericolo di fuga il Tribunale del riesame aveva già deciso con provvedimento confermato in Cassazione, con conseguente formazione del giudicato cautelare. Gli argomenti difensivi, per essere rilevanti, dovevano pertanto configurarsi come elementi nuovi idonei a incidere sulla valutazione.

Il primo profilo attiene alle condizioni di salute. I periti avevano escluso un radicale peggioramento durante la carcerazione: il quadro cardiologico risultava in buon compenso clinico, la visita neurologica non aveva evidenziato patologie neurodegenerative, e lo stato ansioso reattivo non aumentava il rischio cardiovascolare in misura tale da determinare un’incompatibilità con il regime carcerario. Le cure, inoltre, erano materialmente procurabili, potendo il ricorrente avvalersi dell’ausilio di terzi.

Quanto al radicamento familiare, l’ordinanza impugnata ha escluso che esso neutralizzi i collegamenti con lo Stato estero: il ricorrente conserva la doppia cittadinanza e gode di una pensione ivi erogata. La vicinanza del luogo indicato per gli arresti domiciliari all’aeroporto di Nizza e al confine di Stato, già ritenuta idonea a fondare l’eccezionale pericolo di fuga, non è mutata.

La Corte richiama il principio secondo cui l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per gli ultrasettantenni prevale sulla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia, configurando un punto di equilibrio tra finalità special-preventive e tutela della salute. Esso però richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che l’ordinanza ha ancorato a elementi concreti, valorizzando la sopravvenuta conclusione del giudizio di primo grado e la pena massima comminata, quale forte spinta a sottrarsi all’esecuzione.

Il terzo motivo, relativo all’inidoneità del braccialetto elettronico, è parimenti respinto. La novella del 2025 sulla verifica di fattibilità tecnica non incide sulla motivazione, incentrata sui tempi di attivazione delle forze dell’ordine a fronte della segnalazione di violazioni, dati i ridotti tempi di percorrenza verso il confine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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