Partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e indizi dai reati-fine (Cass. pen. Sez. I n. 12818 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda idonea a integrare di per sé la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato, non mere relazioni dirette e immediate, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria. Ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti si inferisca l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito. Per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere considerato, al pari degli altri dati influenti, se consista in un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, quale elemento dal quale risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato, previa esclusione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa e previa riqualificazione del reato associativo, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto partecipe, non organizzatore, di un’associazione finalizzata al narcotraffico operante in Calabria. Il quadro indiziario era stato desunto da plurimi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, da rapporti debitori con soggetti apicali del sodalizio, dal sequestro di persona subito dall’indagato per il recupero di un credito e da conversazioni intercettate. Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione associativa e contestando la valutazione delle esigenze cautelari di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze in parte aspecifiche, in parte manifestamente infondate e in parte gravate da contenuto di merito, non consentito in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, concernente la gravità indiziaria, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati-fine, limitandosi a negare la valenza associativa delle condotte. I giudici del riesame avevano correttamente valutato, in modo sinergico, tutte le condotte contestate — non solo i reati-fine ma anche il ruolo di intermediario per un numero indefinito di acquirenti, i rapporti con i sodali e la frequentazione di una base del sodalizio — attenendosi al principio per cui la commissione di più reati-fine non è di per sé sufficiente, richiedendosi la prova di forme di interazione all’interno di un gruppo organizzato, richiamando Sez. 3, n. 9036 del 2022 e Sez. 3, n. 20003 del 2020.
La Corte ha poi ribadito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per criteri inaccettabili, citando Sez. I, n. 25939 del 2024 e Sezioni Unite n. 22471 del 2015. Ha altresì precisato che, in tema di partecipazione associativa, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte, purché si inferisca l’esistenza di un sistema collaudato, secondo Sez. 6, n. 42937 del 2021 e Sez. 4, n. 50570 del 2019.
In riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la spiccata professionalità criminale dell’indagato, la tendenza a reiterare le condotte nonostante l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente e i precedenti penali, nel quadro della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Quanto al decorso del tempo tra i fatti e la misura, la Corte ha precisato che esso deve essere considerato solo ove consista in un rilevante arco temporale, privo di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, richiamando Sez. 3, n. 37345 del 2025; nel caso di specie, l’intervallo di pochi anni e la persistente operatività dell’indagato non avevano fatto venir meno l’attualità del periculum libertatis.
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Nota della Redazione
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