Continuazione in executivis: nessuna detrazione automatica della differenza di pena (Cass. pen. Sez. VII n. 6666 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire. A tal fine rilevano soltanto la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, dovendosi scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono, in applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso che reiteri la tesi della detrazione integrale, senza indicare il criterio di calcolo seguito, è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena da eseguire, in conseguenza del pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., mediante detrazione integrale del computo delle pene espiate senza titolo per effetto della riduzione di pena.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 16.10.2024. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, reiterando la tesi della totale necessità di detrarre l’intero periodo di diminuzione della pena emergente dall’ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’assunto del ricorrente si contrappone all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale indirizzo, il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire.
A ciò osta la disposizione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in forza della quale vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato. Ne deriva la necessità di scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono, come affermato da una consolidata serie di precedenti richiamati dal Collegio.
La Corte ha inoltre qualificato il ricorso come affetto da genericità. A fronte dell’orientamento pacifico della giurisprudenza, il ricorrente ha omesso di indicare in base a quale criterio avesse operato il calcolo della pena che, in tesi, avrebbe dovuto essere detratta. Tale omissione emerge a fronte delle puntuali indicazioni rese nel provvedimento impugnato e del diverso ricalcolo del cumulo effettuato dal pubblico ministero.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì disposto il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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