Ricettazione dell’assegno smarrito e prescrizione con recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 7897 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Commette il reato di furto colui che si impossessa di un assegno smarrito, poiché il titolo di credito conserva chiari e intatti i segni esteriori del legittimo possesso altrui, con conseguente configurabilità della ricettazione in caso di ricezione di un assegno denunciato smarrito. La circostanza che sull’assegno figuri il nome del ricorrente quale beneficiario e primo giratario non esclude il reato, ove la persona offesa abbia denunciato lo smarrimento di assegni in bianco, essendo il ricettatore in condizione di riempire il titolo con le proprie generalità. In tema di prescrizione, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il calcolo del termine va eseguito tenendo conto sia dell’aumento previsto dall’art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell’aumento di due terzi previsto dall’art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. Non sono proponibili in cassazione i motivi che sollevano per la prima volta questioni non dedotte in appello e non rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14.03.2024, confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione degli artt. 647 e 648 cod. pen. per la mancata assoluzione; travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità e all’elemento soggettivo; mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; mancata assunzione di una prova decisiva, ossia una perizia grafologica.

La questione centrale riguardava la configurabilità della ricettazione in relazione ad assegni denunciati smarriti dalla persona offesa, alcuni dei quali in bianco, e il computo del termine prescrizionale in presenza di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio per cui commette furto chi si impossessa di un assegno smarrito, perché il titolo di credito conserva i segni esteriori del possesso altrui, con conseguente configurabilità della ricettazione in caso di ricezione di un assegno denunciato smarrito, richiamando Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225-01.

La tesi difensiva secondo cui la presenza del nome del ricorrente quale beneficiario e primo giratario escluderebbe il reato è stata giudicata priva di fondamento logico-probatorio: la persona offesa aveva denunciato lo smarrimento di quattro assegni in bianco, sicché il ricorrente era nelle condizioni di riempire il titolo ricettato con le proprie generalità. La Corte ha inoltre rilevato che l’invocata rilettura degli elementi probatori è estranea al sindacato di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati aspecifici, in quanto reiterativi di doglianze già espresse in appello. La Corte territoriale ha indicato una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato la motivazione della Corte territoriale, che aveva indicato il termine massimo alla data del 3 novembre 2029, richiamando i principi di Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01 e Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01. Il motivo sulla mancata assunzione della perizia grafologica è stato giudicato non consentito ai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di doglianza non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, con richiamo a Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151 e Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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