L’omesso controllo sulla carta PostePay e il concorso nella truffa online (Cass. pen. Sez. 2 n. 181 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa commessa mediante vendita online, la titolarità della carta di pagamento sulla quale la persona offesa ha effettuato l’accredito del profitto costituisce un dato fattuale sufficiente per fondare l’affermazione di responsabilità, qualora l’imputato non alleghi elementi concreti di segno contrario. L’onere probatorio della pubblica accusa è assolto anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spettando all’imputato, secondo il principio di vicinanza della prova, fornire allegazioni difensive specifiche. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l’agente ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, che ricorrono nella transazione online per la distanza tra i contraenti e la possibilità di schermare la propria identità. Non sussiste violazione del principio di correlazione quando, contestato un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso, non mutando il nucleo centrale dell’imputazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato il ricorrente per il reato di truffa aggravata ai danni di un soggetto che, tramite un portale Internet, aveva versato una somma per l’affitto di un appartamento per le vacanze, con accredito su una carta PostePay intestata all’imputato. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza, concedendo la non menzione della condanna.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione per avere la Corte territoriale ipotizzato un’eventuale condotta concorsuale, l’insufficienza del dato della titolarità della carta per affermare la responsabilità, l’erronea applicazione dell’aggravante della minorata difesa e l’omessa motivazione sulla richiesta di pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo, riaffermando che il riconoscimento della responsabilità a titolo concorsuale rispetto a una contestazione monosoggettiva non lede i diritti della difesa, in quanto il fatto storico resta immutato e non viene alterato il nucleo centrale dell’accusa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura in quanto meramente reiterativa dei motivi di appello, sottolineando che la decisione di merito si fonda su una motivazione logica: l’imputato, titolare della carta sulla quale era stato accreditato il profitto, non aveva mai spiegato le ragioni di tale accredito né richiesto il blocco della carta dopo averla smarrita. Tale inerzia, unita al principio di vicinanza della prova, legittima l’affermazione di responsabilità anche sulla base del solo dato della titolarità del mezzo di pagamento.

La Corte ha poi disatteso il terzo motivo, confermando l’applicabilità dell’aggravante della minorata difesa alle truffe concluse online: la distanza tra vittima e autore, la possibilità di occultare la propria identità e la difficoltà di un controllo preventivo sul bene rendono la posizione dell’agente maggiormente favorevole. Tale circostanza esclude altresì la particolare tenuità del fatto, essendo il beneficio incompatibile con l’approfittamento delle condizioni di minorata difesa.

Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, relativo alle pene sostitutive. L’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, nel prevedere l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole ai procedimenti pendenti, impone all’imputato di esercitare la relativa richiesta nel grado in cui il procedimento è pendente al momento dell’entrata in vigore della normativa. Poiché il giudizio di primo grado era già pendente alla data del 30 dicembre 2022, l’istanza avrebbe dovuto essere formulata al Tribunale e non per la prima volta in appello. La conseguente inammissibilità originaria della richiesta, rilevabile d’ufficio, rende priva di rilievo la mancata risposta della Corte territoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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