Continuazione in executivis impossibile se non riconosciuta in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 30352 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione tra più reati oggetto della medesima sentenza rende impossibile la loro unificazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione non può supplire a una valutazione di merito già compiuta dal giudice della cognizione. Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una domanda di continuazione diversa da quella proposta con l’istanza iniziale: la mutatio libelli operata direttamente in sede di ricorso non è valutabile dalla Corte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Tribunale di Asti, quale giudice dell’esecuzione, istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna, pronunciate tra il 2020 e il 2025, per furti in abitazione, rapine e altri delitti commessi tra il 2019 e il 2021.

Il giudice dell’esecuzione ha accolto parzialmente l’istanza, ravvisando il medesimo disegno criminoso solo per i fatti commessi tra novembre e dicembre 2021 e in prevalenza nella provincia di Alessandria. Ha invece escluso i reati più risalenti, per il considerevole lasso temporale, e il reato di rapina di cui alla sentenza sub 6), perché in quella sede non era stata riconosciuta la continuazione interna con il delitto di lesioni. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il ricorrente sostiene che il mancato riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione non impedisca al giudice dell’esecuzione di applicare l’istituto, quanto meno con riferimento al solo reato di rapina, non essendovi alcuna impossibilità di procedere in tal senso.

La doglianza muove però da una prospettazione diversa da quella coltivata con l’istanza iniziale: quest’ultima riguardava il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra tutte le violazioni oggetto dei distinti giudizi. Rispetto a tale domanda, osserva la Corte, il provvedimento impugnato è inecepibile.

Il mancato riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione tra il reato di rapina e quello di lesioni rende impossibile la loro unificazione in sede esecutiva, per quanto espressamente previsto dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, in altri termini, non può sostituirsi al giudice della cognizione su una valutazione che questi ha già compiuto.

La mutatio libelli operata direttamente in sede di ricorso — ossia la richiesta di unificazione di un solo reato — non è valutabile da parte della Corte. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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