Continuazione nel giudizio esecutivo: rivalutazione dei fatti preclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26839 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, in materia di continuazione ex art. 81 cod. pen., si risolva in una richiesta di rivalutazione delle argomentazioni di fatto del giudice dell’esecuzione. Questi, nel decidere sulla richiesta di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., compie un accertamento fondato sull’analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive. Se tale analisi è condotta con argomenti logici e coerenti, la relativa “ridiscussione” è radicalmente preclusa nel giudizio di cassazione, restando estranea alla conformazione normativa del giudizio di legittimità ogni operazione di revisione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con tre sentenze. La prima e la seconda erano già state unificate con precedente ordinanza, con rideterminazione della pena complessiva. La terza riguardava un fatto commesso fino al 2022.
Il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disatteso la richiesta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Sosteneva che il vincolo emergesse dall’identità del contesto associativo e territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. Nel caso esaminato la questione è stata risolta dal giudice dell’esecuzione con un’approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive.
Il ragionamento del giudice di merito si fonda su argomenti di fatto logici. Proprio questa caratteristica rende la relativa “ridiscussione” radicalmente preclusa in sede di legittimità.
La doglianza difensiva, osserva la Corte, non prospetta un errore di diritto ma introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Una simile operazione è del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di cassazione.
La Corte rileva infine che è del tutto ininfluente l’erroneo riferimento alla condizione di tossicodipendente contenuto nel provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, è disposta l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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