Rescissione del giudicato e accertamento della volontaria sottrazione al processo (Cass. pen. Sez. 5 n. 8748 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo in assenza, la regola posta dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. — come interpretato dalle Sezioni Unite — non ammette presunzioni di conoscenza del processo: gli indici legislativamente tipizzati (elezione di domicilio, nomina del difensore di fiducia, sottoposizione a misura cautelare) costituiscono mere circostanze dalle quali il giudice può inferire, con accertamento concreto, la certezza della conoscenza della vocatio in ius ovvero la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. La notifica dell’atto contenente la vocatio in ius effettuata presso il difensore domiciliatario non è di per sé sufficiente ad affermare la conoscenza del processo da parte dell’imputato quando il difensore abbia rinunciato al mandato: in tal caso, ai fini della valutazione della volontaria sottrazione, è necessario accertare l’esito della comunicazione della rinuncia all’interessato, non potendo la mera inerzia informativa essere elevata a condotta sintomatica di volontaria sottrazione al processo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile. L’istante aveva dedotto di non aver mai avuto conoscenza del processo: la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio erano avvenute nella fase delle indagini preliminari; il difensore, ricevuta la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, aveva depositato rinuncia al mandato, senza documentare l’effettiva comunicazione della rinuncia al patrocinato, successivamente dichiarato assente e giudicato in contumacia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di inosservanza dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e di difetto di motivazione. Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la vicenda nel regime del processo in assenza di cui alla legge n. 67 del 2014, applicabile ratione temporis ai sensi della norma transitoria dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, essendo stato il processo celebrato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28912 del 2019, Innaro, la Corte ha ricordato che la celebrazione del processo in assenza è consentita solo quando risulti con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Per procedimento deve intendersi il processo, ossia la contezza della citazione a giudizio, del rimprovero mosso, del luogo e del giorno dell’udienza.
Quanto agli indici di conoscenza menzionati dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. — dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina del difensore di fiducia — la Corte ne ha escluso la natura presuntiva, qualificandoli quali parametri di riferimento per l’accertamento giudiziale della conoscenza effettiva. In tal senso depone l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, dep. 2020, Ismail Darwish, secondo cui la notifica regolare ma non a mani proprie può essere equiparata alla conoscenza effettiva solo nelle date condizioni, senza dar vita a presunzioni legali.
La Corte ha poi evidenziato che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento richiede condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto anche quanto al coefficiente psicologico. La mancanza di diligenza informativa non può essere di per sé determinante, in via astratta, per affermare la ricorrenza di una sottrazione volontaria, pena il ritorno a logiche presuntive non consentite.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva attribuito rilievo determinante alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare effettuata al difensore domiciliatario quando il rapporto fiduciario era ancora in essere, nonché alla successiva comunicazione della dismissione del mandato spedita a mezzo raccomandata. Tuttavia — ha rilevato il Collegio, richiamando Sez. 5, n. 809 del 2023, dep. 2024, Lleshi e Sez. 6, n. 24729 del 2024, Fal Cheickh — non era dato conoscere l’esito di tale comunicazione, circostanza evidentemente significativa ai fini del discrimine tra semplice inerzia informativa e condotta sintomatica di volontaria sottrazione al processo, espressamente contestata dalla difesa e non chiarita dal giudice territoriale. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame, che dovrà accertare l’esito della comunicazione della rinuncia al mandato e verificare la sussistenza degli indicatori di una volontaria sottrazione dell’interessato alla sequenza degli atti processuali.
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Nota della Redazione
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