Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 33173 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione. Tale natura del sindacato di legittimità resta immutata anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46. Il riconoscimento della lieve entità del fatto, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, che deve riflettersi nella motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2025, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Velletri che aveva condannato l’imputato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per due ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 lett. g) d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, nonché per l’omessa riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, ribadisce che il sindacato sulla motivazione non consente la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto, né l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997 e, tra le altre, Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006 e Sez. 6 n. 22445 del 08/05/2009.
Il ricorrente, osserva la Corte, invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice territoriale.
Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile: la Corte di appello ha giustificato le ragioni di esclusione del beneficio con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità.
Sulla lieve entità, la Corte ricorda che il riconoscimento dell’ipotesi richiede una valutazione complessiva del fatto in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché qualità e quantità della sostanza, in conformità ai principi di offensività e proporzionalità della pena. Richiama Sez. 6 n. 1428 del 19/12/2017 e Sez. 6 n. 39977 del 19/09/2013, precisando che l’attenuante va esclusa quando anche uno solo degli elementi porti a negare la lieve entità della lesione.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha offerto motivazione adeguata del diniego, valorizzando aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio era svolta. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.