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Rifiuto dell’etilometro: nessuna rinnovazione istruttoria per ribaltamento giuridico (Cass. pen. n. 10809 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ricorre solo quando l’appello del pubblico ministero censura la valutazione della prova dichiarativa e il giudice di secondo grado intenda darne una diversa lettura. L’obbligo non opera quando il gravame si limita a invocare una diversa qualificazione giuridica del fatto, come nel passaggio dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. alla condanna, perché la condotta contestata resta invariata e non si realizza alcun ribaltamento della sentenza assolutoria fondato su una rivalutazione del fatto. In tal caso non è dovuta nemmeno la motivazione “rafforzata”. Ai fini della confisca del veicolo ex art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, la nozione di “appartenenza” a persona estranea al reato va intesa come effettivo e concreto dominio sulla cosa, non come mera intestazione nei pubblici registri.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari assolveva il ricorrente dal reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello di Bari, su impugnazione del pubblico ministero, riformava la pronuncia e condannava l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con la sospensione della patente per un anno e la confisca del veicolo, ritenendo la condotta di guida in stato di ebbrezza, caratterizzata dal rifiuto dell’accertamento, incompatibile con la tenuità dell’offesa. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dichiarativa, l’insufficiente motivazione sulla durata della sospensione della patente e l’illegittimità della confisca di un veicolo formalmente intestato a una società terza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i tre motivi. Sul primo, la Corte ha ricordato che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, impone al giudice d’appello di disporre la rinnovazione dell’istruttoria solo quando il gravame investe la valutazione della prova dichiarativa e il decidente intenda darne una diversa lettura. Tale obbligo, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 14426 del 2019, ricorre al ricorrere di condizioni congiunte: prova dichiarativa, espletata oralmente, decisiva e oggetto di diversa valutazione da parte del giudice di secondo grado.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’appello del pubblico ministero non censurava la valutazione delle prove dichiarative, ma si limitava a invocare una diversa perimetrazione giuridica dell’art. 131-bis cod. pen., questione assimilabile a una diversa qualificazione giuridica del fatto. La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità presuppone, infatti, l’accertamento di un fatto-reato tipico, sicché la condotta contestata resta invariata e non si determina alcun ribaltamento della pronuncia assolutoria fondato su una rivalutazione degli elementi di fatto. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell’obbligo di rinnovazione istruttoria, richiamando il consolidato orientamento per cui la diversa qualificazione giuridica non integra i presupposti della norma.

Sul profilo della motivazione “rafforzata”, la Corte ha ritenuto la censura generica, poiché il ricorrente si era limitato a richiamare gli orientamenti di legittimità sui requisiti motivazionali della riforma di una pronuncia assolutoria senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva invece adeguatamente spiegato, con argomentazioni ancorate alle concrete modalità della condotta, perché la gravità del comportamento e il rifiuto dell’accertamento fossero incompatibili con la tenuità dell’offesa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso qualsiasi vizio di motivazione sulla durata della sospensione della patente, determinata in misura superiore al minimo ma inferiore alla media edittale. In tale fascia, il richiamo alla pericolosità della condotta, congruamente argomentato, costituisce giustificazione sufficiente dell’uso della discrezionalità del giudice. La Corte ha altresì precisato che la sospensione cautelare disposta dal Prefetto ha natura provvisoria e viene detratta da quella inflitta dal giudice, sicché il relativo richiamo era inconferente.

Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che, ai fini della confisca, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa. Il ricorrente aveva evocato solo l’intestazione formale del veicolo a una società terza, senza allegare elementi da cui desumere la mancanza di una concreta disponibilità del mezzo, sicché la censura è risultata generica. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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