Inammissibile il ricorso generico su associazione e ricettazione aggravata (Cass. pen. Sez. VII n. 6012 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è esclusa soltanto in presenza, da valutarsi in concreto, di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della cosa, non essendo sufficiente un controllo saltuario ed eventuale. Il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. richiede che il giudice accerti in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto operante come fattore criminogeno.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta responsabile, in primo grado, dei reati di associazione per delinquere e di furto pluriaggravato con recidiva reiterata aggravata. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27.02.2024, ha parzialmente riformato la pronuncia del GUP del Tribunale di Locri intervenendo unicamente sulla quantificazione della pena.
Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso, alla configurabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede e al riconoscimento della recidiva qualificata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i profili di doglianza, rilevando anzitutto che il primo motivo è del tutto generico quanto alla contestazione sulla sussistenza del sodalizio e manifestamente infondato quanto all’aggravante. La censura, osserva la Corte, si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già proposti in appello e puntualmente disattesi, risultando così non specifica ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Sul punto del furto aggravato, la ricorrente non si confronta con l’orientamento di legittimità secondo cui l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da apprezzare in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della cosa, ostacolandone la facilità di raggiungimento. Non basta, invece, un controllo meramente saltuario ed eventuale. Ne consegue che, richiedendosi una vigilanza costante che consenta un intervento immediato, la Corte territoriale ha correttamente escluso che tali condizioni ricorressero nel caso concreto.
Quanto al secondo motivo, relativo alla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità per cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro consumazione. Il giudice è tenuto a esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno sulla commissione del reato sottoposto a giudizio.
Nel caso specifico, entrambi i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici denunciati, hanno riconosciuto come i numerosi precedenti penali a carico della condannata, dai quali emerge un’abitualità a commettere reati di furto, abbiano fondato il riconoscimento della recidiva contestata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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