Nessuna inefficacia del sequestro preventivo per superamento termini nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 32873 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309 cod. proc. pen. ha carattere statico e non dinamico: esso non consente di estendere alle misure cautelari reali le decadenze previste per le misure personali. Ne consegue che l’inosservanza dei termini previsti per il riesame delle misure coercitive personali non determina l’inefficacia del sequestro preventivo nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento dell’ordinanza emessa in materia cautelare reale. Il carattere perentorio di un termine e l’effetto caducatorio che vi consegue non possono essere introdotti per via interpretativa, in assenza di una espressa previsione legislativa. La diversità di disciplina rispetto alle misure personali non contrasta con gli artt. 3, 13, 42 e 111 Cost., trovando giustificazione nella non omogeneità delle situazioni raffrontate.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’indagine per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., in relazione al c.d. “Superbonus 110%”, e per indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000. Secondo l’ipotesi di accusa, una società esecutrice avrebbe acquisito, mediante lo “sconto in fattura”, una massa di crediti d’imposta fittizi, poi ceduti a istituti bancari e in parte utilizzati in compensazione fiscale.
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, di ingenti somme. Il tribunale del riesame aveva confermato la misura con riguardo ai crediti utilizzati in compensazione e a quelli ceduti agli istituti bancari, limitatamente al corrispettivo delle cessioni. La Corte di cassazione, con sentenza del 5 marzo 2026, aveva annullato con rinvio, imponendo di stabilire l’esatto importo del corrispettivo incassato, non coincidente con il valore nominale del credito. Il tribunale di Como, in sede di rinvio, aveva rideterminato l’importo e disposto la riduzione del vincolo di euro 7.181.215,78. Avverso tale ordinanza entrambi gli indagati hanno proposto ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i motivi dei due ricorrenti relativi all’inosservanza dei termini processuali. Il nodo centrale è l’assimilazione, sostenuta dalle difese, tra la disciplina del riesame delle misure cautelari personali e quella dettata per le misure reali. Il percorso argomentativo muove dall’impianto normativo delle impugnazioni cautelari, che distingue nettamente i due procedimenti, prevedendo per le misure personali un sistema di garanzie rafforzate, giustificato dalla tutela della libertà personale, bene primario protetto dall’art. 13 Cost.
Le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e n. 26268 del 2013 hanno chiarito che il rinvio del comma 7 dell’art. 324 al comma 10 dell’art. 309 è di tipo statico-recettizio e non dinamico, riguardando solo il testo originario riferito al termine di dieci giorni per la decisione. Nel riesame del sequestro non trova applicazione la perdita di efficacia per omessa o tardiva trasmissione degli atti, poiché l’art. 324, comma 3, prevede un diverso termine di natura meramente ordinatoria. La riforma introdotta dalla legge n. 47/2015, che ha inserito il comma 5-bis dell’art. 311 cod. proc. pen., non ha esteso le garanzie temporali alle misure reali, non essendo tale comma richiamato dall’art. 325 cod. proc. pen.
La Corte esclude che tale scelta legislativa possa essere superata mediante applicazione analogica: la previsione di termini assistiti dalla sanzione dell’inefficacia costituisce disciplina eccezionale e derogatoria al regime ordinario del processo. Il principio desumibile dall’art. 173 cod. proc. pen. impone di ritenere i termini stabiliti a pena di decadenza solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non è pertinente il richiamo a Sezioni Unite n. 27104 del 2020, che riguarda un quadro normativo diverso, relativo esclusivamente alle misure coercitive personali.
La Corte esclude ogni profilo di illegittimità costituzionale. Il sequestro preventivo incide sul patrimonio e non richiede le medesime garanzie rafforzate. La dedotta questione è manifestamente infondata per la ragionevole differenziazione di situazioni oggettivamente non omogenee. Le censure sulla determinazione del profitto sono inammissibili: il giudice del riesame non dispone di autonomi poteri istruttori e l’accertamento analitico appartiene al giudizio di merito. Infine, la riduzione complessiva dell’importo sequestrato esclude la configurabilità di una reformatio in peius.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione