Ricorso per cassazione personalmente sottoscritto dall’imputato è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 13247 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La regola vale per qualsiasi tipo di provvedimento e prescinde dalla natura personale dell’atto impugnatorio. Ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, è irrilevante l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, poiché essa attesta unicamente la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 9 luglio 2024, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Macerata, il 1° dicembre 2022, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo l’erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione preliminare e assorbente: l’atto è stato sottoscritto personalmente dall’imputato. La Corte richiama l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, secondo cui l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il Collegio osserva che la regola non ammette deroghe legate alla natura del provvedimento impugnato. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente. La modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017 ha reso necessaria la sottoscrizione del difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte suprema.
Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui è irrilevante l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale. L’art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce infatti all’autenticazione il solo effetto di attestare la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata, senza sanare il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all’albo speciale.
L’impianto argomentativo poggia sui precedenti richiamati dalla stessa Corte, tra cui Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 e Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018. La dichiarazione di inammissibilità determina quindi le conseguenze economiche stabilite dalla legge.
Nota della Redazione
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